massima: sia pur debba ritenersi sussistente in capo alla questura una discrezionalità nella concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari all'esito del diniego della protezione internazionale da parte dell'autorità competente, la stessa deve trovare il suo limite nella normativa nazionale e internazionale e, nella specie, nelle disposizioni fondamentali ed inderogabili da parte dello stato sancite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, ratificata dalla legge n. 848/1955).