Permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi vive e lavora da anni in Italia e ha maturato una legittima aspettativa di rimanere
Tribunale di Milano, sezione affari immigrazione, ordinanza del 23/02/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 276 volte dal 28/03/2016
Come già accennato sopra, l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, prevede il rilascio del permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario da ravvisarsi anche nell'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo tribunale, è emerso che il ricorrente ha lasciato la sua patria, la Guinea Conakry, nel 2008, quando era ancora molto giovane, a causa del contesto nazionale di gravissima povertà. Giunto in Italia, è riuscito a trovare un equilibro sociale e lavorativo che gli ha consentito di provvedere onestamente al suo sostentamento e a integrarsi perfettamente nel contesto nazionale.
Ove il ricorrente fosse costretto a fare ritorno in Guinea - dopo otto anni vissuti in Italia - si troverebbe a rivivere le medesime situazioni di estrema difficoltà materiali, economiche e sociali, che gli impedirebbero, se non a prezzo di chissà quali compromessi, di imbastire una vita dignitosa come quella che ha tenacemente costruito in Italia.
Infine, è bene ricordare che il ricorrente, grazie alla normativa vigente, ha potuto soggiornare sul territorio nazionale regolarmente per molti anni e che, nonostante la precarietà di tale soggiorno, tale situazione, dilatatasi a dismisura, ha creato in lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva sul territorio nazionale.
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Luigi Fuda,
letto il ricorso depositato in data 01.07.2015 nell'interesse di XXXX, nato a Boffa (Guinea Conacry) il 01.01.1980, dall'avv. Michele Spadaro, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
dato atto che la Questura di Milano convenuta in giudizio non si è costituita;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2015,
premesso che:
- il ricorso in esame è stato presentato avverso il provvedimento [...] emesso dal Questore di Milano il 14.5.2015 e notificato in pari data, con cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- nel provvedimento impugnato il diniego del permesso viene motivato sulla circostanza che nella documentazione prodotta dal ricorrente non si ravvisano i requisiti posti dalla legge a fondamento del rilascio del titolo;
- il ricorrente ha evidenziato nell'atto introduttivo di vivere onestamente col proprio lavoro in Italia dal 10.02.2008 e di aver presentato domanda di protezione internazionale, la quale è stata respinta sia dalla Commissione Territoriale che dal Tribunale di Milano, il quale ultimo, tuttavia, non si è pronunciato sull'ipotesi di concessione della protezione umanitaria;
- il ricorrene ha anche evidenziato di essersi pienamente integrato nei sette anni in cui è vissuto in Italia, facendone propria la cultura, le usanze, e di aver quasi subito trovato lavoro, rimarcando che un suo rientro in patria sarebbe rischioso e porrebbe in pericolo la sua incolumità;
- il sig. XXXX, infine, ritiene che la Questura di Milano non abbia tenuto in debito conto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una valvola di sfogo posta a tutela di diritti costituzionali non espressamente garantiti dalla normativa in materia di immigrazione.
***
Rilevato che, in via preliminare, [...] va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto "la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio del permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo", così come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. civ., sent. n. 19393/09).
Posto che l'art. 11 comma 1 lett. c) ter del DPR n. 394/99 espressamente prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato dal Questore "per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale", sancendo così la possibilità per l'interessato di invocarne il riconoscimento direttamente senza dover passare dalla Commissione Territoriale.
Considerato che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base di due presupposti: la messa in pericolo della propria incolumità, nell'ipotesi di un rientro in patria, e lo stravolgimento delle sue nuove abitudini di vita, essendosi ormai perfettamente integrato nel contesto italiano.
Quanto al primo punto, si legge nella documentazione depositata in atti che il ricorrente, già all'epoca della richiesta di protezione internazionale (respinta) ha raccontato di aver contratto matrimonio in Guinea con una donna di religione cristiana e che, essendo lui musulmano, ha dovuto subire una forte ostilità da parte della sua famiglia, tanto da sfociare, almeno in un'occasione, in comportamenti violenti che lo hanno indotto a fuggire. Il ricorrente sostiene quindi di essere stato bandito dal proprio villaggio e teme che facendovi ritorno la sua via sarebbe in serio pericolo.
Quanto al secondo presupposto, il ricorrente ha versato in atti copiosa documentazione fiscale che attesta l'esercizio di attività lavorativa, a tempo indeterminato, presso la cooperativa sociale Arca di Noè [...].
Come già accennato sopra, l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, prevede il rilascio del permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi di carattere umanitario da ravvisarsi anche nell'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione.
L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo tribunale, è emerso che il ricorrente ha lasciato la sua patria, la Guinea Conakry, nel 2008, quando era ancora molto giovane, a causa del contesto nazionale di gravissima povertà e, volendo dare un minimo credito al suo racconto, quanto meno a un clima familiare di forte ostilità. Giunto in Italia, XXXX è riuscito a trovare un equilibro sociale e lavorativo che gli ha consentito di provvedere onestamente al suo sostentamento e a integrarsi perfettamente nel contesto nazionale.
Orbene, se questi sono i fatti, è evidente che ove il ricorrente fosse costretto a fare ritorno in Guinea - dopo otto anni vissuti in Italia - si troverebbe a rivivere le medesime situazioni di estrema difficoltà materiali, economiche e sociali, che gli impedirebbero, se non a prezzo di chissà quali compromessi, di imbastire una vita dignitosa come quella che ha tenacemente costruito in Italia.
Infine, è bene ricordare che il ricorrente, grazie alla normativa vigente, ha potuto soggiornare sul territorio nazionale regolarmente per molti anni e che, nonostante la precarietà di tale soggiorno, tale situazione, dilatatasi a dismisura, ha creato in lui la legittima aspettativa di una permanenza definitiva sul territorio nazionale.
Si ritiene pertanto che quanto sopra delineato in merito alla grave situazione generale del richiedente, ricada propriamente nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/98, così come richiamato dall'art. 11 comma 1 lett. c) ter del DPR n. 394/99.
Per questi motivi il provvedimento [...] emesso dal Questore di Milano in data 14 maggio 2015 e notificato in pari data, con cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve essere annullato e, conseguentemente, deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Questore perchè provveda al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/98.
[...]
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di XXXX, nato a Boffa (Guinea Conakry) il 01.01.1980, annulla il provvedimento [...] enmesso dal Questore di Milano il 14.5.2015,
dichiara il diritto del ricorrente al rilascio da parte della Questura di Milano del permesso di soggiorno ad XXXX, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/98.
[...]
Così deciso in Milano il 23 febbraio 2016.
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