Permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il reddito va valutato tenendo conto delle difficoltà iniziali di avvio dell'attività
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1118/2014 del 28/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 386 volte dal 17/08/2015
Ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 286/1998, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppongono che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Per ragioni logiche e letterali, però, la valutazione inerente alla sufficienza del reddito percepito dallo straniero può essere compiuta solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi che includa un anno di attività, non potendosi certo pretendere che la nuova impresa o il nuovo lavoro autonomo producano, fin dal momento dell’avvio, utili pari a quelli delle attività già consolidatesi sul mercato.
Nel caso in esame, si trattava di attività avviata da meno di un anno e l’utile documentato al momento della richiesta di rinnovo risentiva inevitabilmente delle difficoltà di avvio e delle spese iniziali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2013, proposto da:
Mohamed Sahnoun, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Napoli, presso la quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 2/39;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Genova n. 350 Cat.A.12/Imm. 2^Sez.-/2012, datato 31/8/2012, notificato in data 21/2/2013, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed intimazione a lasciare il territorio nazionale, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Richard Goso e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, cittadino marocchino, aveva fatto ingresso in Italia nel 2009, con visto per lavoro, e aveva conseguito nello stesso anno il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Trasferitosi dalla provincia di Pisa a quella di Genova, otteneva una nuova autorizzazione al soggiorno, per motivi di lavoro autonomo, avente validità semestrale, fino al 11 maggio 2012.
Prima della scadenza, l’interessato aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, sempre per motivi di lavoro autonomo.
Previa comunicazione del preavviso di diniego, l’istanza è stata respinta dalla Questura di Genova, con provvedimento del 31 agosto 2012, motivato con riferimento all’insufficienza dei redditi percepiti dallo straniero.
Egli, infatti, aveva dichiarato di non aver svolto alcuna attività nel 2011 e, per il 2012, aveva documentato un utile di impresa pari a soli 1.597 euro, somma ritenuta insufficiente a garantire il sostentamento dello straniero.
Con ricorso notificato il 22 aprile 2013 e depositato il successivo 14 maggio, l’interessato ha impugnato il su indicato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, denunciando la violazione degli artt. 5, commi 5 e 9, e 26 del d.lgs. n. 286/1998 nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
Con ordinanza n. 213 del 6 giugno 2013, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale con il ricorso introduttivo.
In data 16 gennaio 2014, parte ricorrente ha depositato una memoria e copia della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012, dalla quale emerge la percezione di un reddito di 11.754 euro.
Con ordinanza n. 293 del 20 febbraio 2014, sono stati disposti accertamenti istruttori, allo scopo di accertare la veridicità delle circostanze riferite da parte ricorrente.
L’ordinanza è stata correttamente ottemperata dalla difesa del ricorrente, che ha depositato la ricevuta della presentazione in via telematica del modello Unico 2013, e dalla Direzione provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, che ha trasmesso copia della dichiarazione dei redditi in questione.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 28 maggio 2014 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione dell’interno ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato all’odierno ricorrente per motivi di lavoro autonomo.
Il diniego, come accennato in premessa, è motivato con riferimento all’insufficienza dei redditi percepiti dallo straniero il quale, per il 2012, avrebbe dimostrato un utile di impresa ammontante a soli 1.597 euro.
Parte ricorrente non contesta che la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo debba ritenersi subordinata alla percezione di un reddito adeguato a garantire il sostentamento dello straniero, ma sottolinea l’esigenza di considerare le difficoltà connesse al periodo di avviamento di una nuova impresa o attività di lavoro autonomo, nel quale le spese iniziali impediscono la percezione di un reddito effettivo.
Nel caso in esame, l’interessato aveva avviato una nuova attività di commercio ambulante di biancheria nel settembre del 2011 e la richiesta di rinnovo era stata presentata a maggio del 2012: trattandosi di attività intrapresa da pochi mesi, l’utile di impresa dichiarato in sede procedimentale (e valorizzato ai fini del diniego) non poteva che risultare particolarmente esiguo.
Nella residua parte del 2012, però, l’attività del ricorrente si sarebbe consolidata, consentendogli la percezione di un reddito sufficiente al suo sostentamento, cosicché non vi sarebbe alcuna valida ragione per negare il diritto a permanere sul territorio nazionale.
La prospettazione di parte ricorrente merita di essere condivisa.
Ai sensi dell'’art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 286/1998, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppongono che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Nel caso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, pertanto, il criterio reddituale è determinante, nel senso che la percezione di un reddito inferiore al minimo determinato dalla legge preclude la possibilità di rinnovo del permesso medesimo.
Per ragioni logiche e letterali, però, la valutazione inerente alla sufficienza del reddito percepito dallo straniero può essere compiuta solo al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi che includa un anno di attività, non potendosi certo pretendere che la nuova impresa o il nuovo lavoro autonomo producano, fin dal momento dell’avvio, utili pari a quelli delle attività già consolidatesi sul mercato.
Nel caso in esame, si trattava di attività avviata da meno di un anno e l’utile documentato al momento della richiesta di rinnovo risentiva inevitabilmente delle difficoltà di avvio e delle spese iniziali.
L’Amministrazione, quindi, non poteva limitarsi a considerare il mero dato economico, siccome non parametrato al periodo minimo annuale che lo rende significativo, ma avrebbe dovuto valutare, alla luce dell’effettivo inserimento dello straniero nel mondo del lavoro, se lo stesso si fosse reso meritevole di un rinnovo idoneo a consentirgli, perlomeno, il completamento dell’anno di attività.
Rimane da osservare come la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, la cui autenticità è stata confermata in sede istruttoria dall’Agenzia delle Entrate, dimostri la sussistenza dei presupposti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che il reddito del 2012 è risultato ampiamente superiore al minimo fissato dalla legge.
Per tali ragioni, assorbite le censure dedotte con il secondo motivo di gravame, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del grado di giudizio possono, tuttavia, essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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