Ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 286/1998, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppongono che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.