Permesso di soggiorno per attesa occupazione, prorogato oltre un anno se persistente disoccupazione non dipende da volontà straniero di vivere illecitamente
T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 347/2016 del 09/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Le difficoltà che possono insorgere nella ricerca di un’occupazione sono state prese in considerazione dal legislatore nazionale attraverso l’art. 22 comma 11 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, il quale prevede che in caso di perdita del posto di lavoro il permesso di soggiorno sia rinnovato per un periodo non inferiore a un anno, al fine di consentire la ricerca di una nuova occupazione.
La norma stabilisce soltanto la durata minima della proroga. Per individuare la durata massima bisogna tenere conto delle difficoltà generali del mercato del lavoro, dell’atteggiamento del cittadino straniero, e anche delle sue condizioni di salute.
Occorre infatti applicare le norme nazionali in conformità ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte ha evidenziato che l’espulsione è legittima solo quando si possa qualificare come necessaria in una società democratica, ossia quando risulti giustificata da una pressante esigenza sociale e proporzionata allo scopo perseguito (v. CEDU Sez. II 2 agosto 2001, Boultif, punti 46-47);
Nello specifico, la mancanza di un lavoro crea allarme sociale solo quando rappresenti un sintomo della volontà del cittadino straniero di provvedere al proprio sostentamento in modo illecito. Se invece la condizione di disoccupazione, o di occupazione irregolare, è dovuta a cause macroeconomiche (alto tasso di disoccupazione, riduzione delle opportunità di lavoro regolare) il principio di proporzionalità impone di graduare il periodo di tolleranza previsto dall’art. 22 comma 11 del Dlgs. 286/1998 in modo da consentire, e possibilmente incentivare, l’attiva ricerca di una nuova occupazione.
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