Permesso di soggiorno da emersione 2009, l'esistenza di procedimenti penali per falso a carico del datore non giustifica la revoca
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 702/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La revoca veniva disposta sulla base della seguente motivazione: “Considerato che sono in corso i procedimenti penali n. XXXX a carico del richiedente a suo favore, Sig. Yyy, per il reato di cui all’art. 1-ter n. 15 del DL n. 102/2009 in relazione all’art. 483 c.p. (falsa attestazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare)”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2013, proposto da:
Edencio Garcia Angeles, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gonzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore della provincia di Ancona in data 30.01.2012 che dispone la revoca del permesso di soggiorno n.100936233;
- degli atti connessi del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Consuelo Feroci; Lorenza Di Bartolomeo per l'Avvocatura distrettuale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato il Decreto in data 30.1.2012 di revoca del titolo di soggiorno rilasciato a seguito di procedura di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009.
La revoca veniva disposta sulla base della seguente motivazione:
“Considerato che sono in corso i procedimenti penali n. 10146/10 RGNR e n. 2526/11 a carico del richiedente a suo favore, Sig. Gamboa Encarnacion, per il reato di cui all’art. 1-ter n. 15 del DL n. 102/2009 in relazione all’art. 483 c.p. (falsa attestazione nella domanda di emersione del lavoro irregolare)”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio producendo rapporto informativo redatto dalla Questura di Ancona in data 7.1.2013, che riferisce di aver disposto la revoca del titolo di soggiorno a seguito di accertamenti svolti dai Carabinieri di Jesi e di Staffolo (atti peraltro non prodotti tra la documentazione depositata dall’Amministrazione resistente).
Con Ordinanza 8.2.2013 n. 126 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che essendo stato rilasciato il permesso di soggiorno, sembrava opportuno attendere l’esito del procedimento penale, salvo che l’amministrazione non disponesse di autonomi elementi per affermare, con certezza, la falsità del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione.
In vista dell’udienza di merito, il Collegio riteneva comunque necessario disporre istruttoria mediante acquisizione, dalla Questura di Ancona ovvero dai Carabinieri di Jesi e di Staffolo, in relazione alle rispettive competenze, di relazione integrativa sui fatti di causa e di copia degli atti del fascicolo istruttorio oltre a quelli di cui all’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 non prodotti in giudizio. La relazione avrebbe dovuto riferire:
- sullo stato del procedimento penale indicato nel provvedimento impugnato;
- sugli elementi da cui è stata dedotta la falsità del regolarizzando rapporto di lavoro, allegando copia dei relativi atti istruttori e/o di indagine qualora non ostino insuperabili esigenze di secretazione in relazione alle indagini o al procedimento penale in corso.
In data 19.2.2013 veniva depositata la nota del 18.2.2013 con cui la Stazione Carabinieri di Staffolo si è dichiarata estranea alle indagini riguardanti i soggetti in questione.
I Carabinieri di Jesi hanno depositato, in data 1.3.2013, copia di informativa di reato redatta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Ekoriko e Gamboa sono coniugi che hanno fatto dichiarazioni di favore per rispettivi connazionali, l’uno Nigeriano e l’altro Filippino. Come da dichiarazione del signor Ekoriko l’assunzione dei due stranieri l’hanno fatta a settembre 2009”.
La questura di Ancona deposita, in data 29.8.2013, verbale di sommarie informazioni rese dal sig. Ekoriko che afferma l’avvenuta assunzione nel settembre 2009.
Nonostante quest’ultima dichiarazione, proveniente, peraltro, da soggetto diverso rispetto al datore di lavoro (Gamboa Encarnacion), il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per applicare l’orientamento, già adottato in circostanze analoghe, che ha ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria così come dedotte anche attraverso l’odierno ricorso.
In particolare è stata affermata l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (cfr., tra le altre, TAR Marche 11.3.2014 n. 332; 13.11.2013 n. 836; 19.6.2013 n. 452; 23.5.2013 n. 374; 6.6.2013 n. 415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati nel provvedimento negativo al fine di garantire in diritto di difesa) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (cfr., tra le ultime, TAR Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
Nonostante la soccombenza le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame non ancora del tutto chiarita.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti..
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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