Permesso di soggiorno CE di lungo periodo, si guardi ai redditi successivi al rilascio del precedente permesso
T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. n. 456/2016 del 22/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 152 volte dal 18/05/2017
L’indagine da compiersi a cura dell’autorità competente circa il possesso di leciti e sufficienti mezzi di sostentamento, richiesti dalla normativa per l’ottenimento della carta di soggiorno da parte dell’interessato, attiene all’attività lavorativa (o comunque alla situazione di fatto concretante fonte lecita di reddito) collocata nel periodo temporale successivo al rilascio dell’ultimo permesso.
Inoltre nella fattispecie, come accertato dalla Questura in corso di attività istruttoria, il richiedente aveva cessato il rapporto di lavoro, per poi iniziarne uno nuovo quale socio lavoratore a tempo indeterminato; quindi la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con significativa ripresa della capacità di produrre reddito anche in prospettiva futura riduce la rilevanza delle trascorse carenze di reddito e comporta ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. l’obbligo dell’autorità amministrativa di valutare le circostanze sopravvenute che possano consentire di rilasciare la carta di soggiorno.
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