Permesso di soggiorno ad ex minore, il compimento a breve della maggiore età non è motivo di diniego
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 558/2015 del 18/06/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 16/10/2016
Appare quanto meno perplessa la motivazione riferita alla circostanza che l’istanza doveva essere rigettata perché l’interessato avrebbe compiuto a breve la maggiore età; appare evidente infatti che l’Amministrazione avrebbe dovuto gestire la pratica tenendo conto dei dati anagrafici risultanti all’atto della presentazione della domanda.
Orbene appare evidente il vizio del provvedimento per erronea valutazione dei fatti, così come peraltro illustrati nelle premesse in fatto del ricorso, in quanto l’Amministrazione non ha valutato la circostanza che comunque si doveva attendere il parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del T.U sull’immigrazione, che avrebbe potuto consentire, se positivo, il rilascio del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2014, proposto da:
Anthony Badu, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Valenza, Giuseppe Palombo, Lucia Risi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, Via A. Doria, 4;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento
del porvvedimento prot. n.Cat.A/121MM del 19 agosto 2014 emesso dalla Questura di Frosinone di rigetto istanza rilascio permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Frosinone e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2014 e depositato il 28 novembre successivo Badu Antony, nato il 23 maggio 1996 ad Accra in Ghana, ha impugnato il provvedimento con il quale il questore di Frosinone ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno.
Il provvedimento è motivato in base alla circostanza che il ricorrente avrebbe compiuto a breve la maggiore età; che non veniva riconosciuto in capo al ricorrente il requisito della non espellibilità di cui all’art. 19 comma 2 lett a) del d. lgs n. 286/98; che l’ingresso sul territorio nazionale era avvenuto irregolarmente; che grava sul richiedente l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il permesso di soggiorno.
Il ricorrente premette di essere entrato in Italia a seguito di indicazione di un osservatore calcistico per le sue spiccate doti tecniche; che all’ingresso all’aeroporto di Fiumicino, avvenuto il 27 febbraio 2014 il Corpo di Polizia locale avviava il procedimento di tutela per i minori stranieri non accompagnati; che in data 30 aprile 2014 il Tribunale di Civitavecchia disponeva l’apertura della procedura di tutela; che in data 8 maggio 2014 veniva trasferito in Atina (FR) presso la società cooperativa sociale “La casa di Tom” – comunità educativa “L’Aquilone-Pollicino” che comunicava la presenza del minore alle autorità competenti; che in data 13 maggio 2014 il Badu presentava alla questura di Frosinone istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per minore di età; che successivamente, in data 7 luglio 2014, veniva presentata richiesta di parere ai sensi dell’art. 32 co 1 bis del d. lgs 286/1998 alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, evidenziando che era in attesa di sostenere un provino attitudinale con una importante società calcistica; che ciononostante in data 25 luglio 2014 la questura di Frosinone comunicava l’avvio del procedimento amministrativo per il rigetto dell’istanza, che si concretizzava con provvedimento del 2 settembre 2014, qui impugnato.
Deduce quindi:
violazione degli artt. 24, 97, 111 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241/90 e del d. lgs n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di motivazione, errore nei presupposti: la motivazione non è per nulla chiara, mancando l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per il rigetto dell’istanza;
violazione dell’art. 19 c.2 lett a) del d. lgs n. 286/1998; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti ; la norma di tutela per i minori non sarebbe stata applicata perché mancavano pochi giorni al compimento della maggiore età;
violazione dell’art. 27 comma 1 lett p) del d. lgs n. 286/1998; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti: la norma prevede espressamente il rilascio del permesso di soggiorno per stranieri che siano destinati a svolgere attività sportiva professionistica.
Si è costituita l’Amministrazione depositando rapporto informativo.
Con ordinanza collegiale n. 323 del 18 dicembre 2014 è stata accolta l’istanza cautelare.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
In primo luogo appare quanto meno perplessa la motivazione riferita alla circostanza che l’istanza doveva essere rigettata perché l’interessato avrebbe compiuto a breve la maggiore età; appare evidente infatti che l’Amministrazione avrebbe dovuto gestire la pratica tenendo conto dei dati anagrafici risultanti all’atto della presentazione della domanda.
Inoltre risultava che il minore aveva presentato richiesta di parere ai sensi dell’art.32 comma 1 bis del d. lgs n. 286/1998, il quale disciplina proprio l’ipotesi che lo straniero minore non accompagnato, affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, raggiunga medio tempore la maggiore età; è previsto in questo caso che possa essere rilasciato il permesso di soggiorno previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri ( è prevista poi altra ipotesi nella stessa norma che riguarda coloro che siano stati ammessi ad un progetto non inferiore a due anni di integrazione sociale; qui non è richiesto il parere del Comitato: trattasi all’evidenza di ipotesi diversa ed alternativa).
Orbene appare evidente il vizio del provvedimento per erronea valutazione dei fatti, così come peraltro illustrati nelle premesse in fatto del ricorso, in quanto l’Amministrazione non ha valutato la circostanza che comunque si doveva attendere il parere del Comitato per i minori stranieri di cu all’art. 33 del T.U sull’immigrazione, che avrebbe potuto consentire, se positivo, il rilascio del permesso di soggiorno.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente, Estensore
Santino Scudeller, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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