Pds per soggiornanti di lungo periodo - se i figli non convivono col richiedente, il reddito da valutare deve essere sufficiente solo per il medesimo
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 401/2015 del 09/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 98 volte dal 04/02/2016
Risulta illegittima l’applicazione che nel caso di specie è stata fatta della previsione di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, disciplinante il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. E’, infatti, incontestato che la ricorrente ha chiesto il titolo solo per sé stessa, non avendo in Italia alcun nucleo familiare, cui rapportare un adeguato reddito per il sostentamento.
Tali elementi confermano che il disposto normativo applicato nel caso di specie sia quello diverso e non ricorrente nel caso in esame, in cui la richiesta viene avanzata contestualmente dallo straniero e dai familiari, così come indicato dall’art. 29, comma 3, lettera b) del D.lgs. 286/98, onde conseguire anche per tali soggetti, facenti parte del nucleo familiare, il rilascio del titolo di soggiorno.
Solo in tale eventualità si giustifica il diverso parametro di reddito, che, correttamente, deve essere maggiorato, onde assicurare la capacità di sostentamento dell’intero nucleo familiare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2015, proposto da:
Vankica Stojadinovic, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Paggi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Questura di Vicenza, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del Questore di Vicenza Cat. A. 12/Imm. N. 7/2015 in data 15.01.2015 notificato in data 03.02.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Vicenza ha denegato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
viste le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato, così come ulteriormente sviluppate rispetto a quanto anticipato ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/90;
esaminati i motivi di ricorso;
ritiene il Collegio che il gravame sia meritevole di accoglimento.
Invero, risulta illegittima l’applicazione che nel caso di specie è stata fatta della previsione di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, disciplinante il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
E’, infatti, incontestato che la ricorrente ha chiesto il titolo solo per sé stessa, non avendo in Italia alcun nucleo familiare, cui rapportare un adeguato reddito ai fini del sostentamento, in quanto i due figli cui è fatto riferimento nel provvedimento impugnato, risiedono in Serbia, mentre la richiedente risulta divorziata.
Tali elementi, peraltro evidenziati dall’interessata in occasione delle osservazioni formulate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, confermano che il disposto normativo applicato nel caso di specie sia quello diverso e non ricorrente nel caso in esame, in cui la richiesta viene avanzata contestualmente dallo straniero e dai familiari, così come indicato dall’art. 29, comma 3, lettera b) del D.lgs. 286/98, onde conseguire anche per tali soggetti, facenti parte del nucleo familiare, il rilascio del titolo di soggiorno.
Solo in tale eventualità si giustifica il diverso parametro di reddito, che ,correttamente, deve essere maggiorato, onde assicurare la capacità di sostentamento dell’intero nucleo familiare.
Tale non è, tuttavia, la condizione della ricorrente che non ha richiesto nulla per i figli, che non vivono con lei, ma che ha solo dichiarato, ai fini fiscali, di godere delle detrazioni previste per i figli a carico.
La ratio della disposizione – erroneamente, si ripete, applicata nel caso della ricorrente da parte della Questura - è quella di individuare un livello di reddito minimo che tenga conto anche della presenza in territorio nazionale dei familiari da ricongiungere al richiedente, da cui la necessità che la capacità di reddito e quindi di sostentamento sia computata e riferibile a tutti i soggetti richiedenti il titolo di soggiorno e che risulteranno presenti sul territorio nazionale.
La richiesta della ricorrente, che ha chiesto il permesso di soggiorno solo per sé, senza coinvolgere nella richiesta i propri figli, che non sono presenti in Italia, non può quindi essere condizionata al diverso parametro reddituale indicato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
Il profilo fiscale, attinente alle detrazioni di cui la ricorrente beneficia per i due figli, non aventi,reddito, non può quindi rilevare ai fini dell’esame della richiesta presentata dall’istante.
Per detti motivi, assorbita ogni ulteriore doglianza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800, 00 (ottocento/00), oltre alla restituzione della somma versata a titolo di contributo unificato, somme tutte da versare in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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