Il comma 3 dell’art. 27 del D.P.R. n. 394 del 1999 dispone che quando la proposta per il rilascio del pds per protezione sociale sia presentata, dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale “il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti".