P.d.s. per motivi umanitari, revocabile se termina programma di reinserimento sociale, ma bisogna considerare diritto ad altro pds se vi sono i requisiti
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1032/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 141 volte dal 29/10/2015
Il provvedimento aveva negato la concessione del p.d.s. per essere stato revocato il precedente p.d.s. per motivi umanitari, essendo stato interrotto il programma di reinserimento sociale. Si faceva presente che, dopo l’interruzione del programma, ella aveva iniziato a lavorare presso una cooperativa e di essere al momento della presentazione del ricorso in stato di gravidanza.
In ogni caso ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento, in quanto l’interruzione del programma di reinserimento rende possibile revocare un permesso per motivi umanitari, ma da ciò non consegue automaticamente il rigetto di ulteriori e successive istanze che debbono essere valutate sulla base dei presupposti previsti dalla legge per le stesse.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2009, proposto da:
Vivian Enogie, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Longobucco, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Bordoni in Bologna, viale XII Giugno, 2;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ferrara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Ferrara del 9.9.2009 di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva negato la concessione del permesso di soggiorno per essere stato revocato il precedente permesso per motivi umanitari, essendo stato interrotto il programma di reinserimento sociale.
Faceva presente a tal fine che, dopo l’interruzione del programma di reinserimento sociale con Il Centro Donna Giustizia di Ferrara, aveva iniziato a lavorare presso una cooperativa e di essere al momento della presentazione del ricorso in stato di gravidanza.
Il primo motivo di ricorso contesta la violazione dell’art. 4, comma 3, D.lgs. 268/1998 poiché il diniego del permesso di soggiorno era stato motivato sulla base della precedente revoca del permesso per motivi umanitari senza valutare la circostanza che, in presenza dello svolgimento di una regolare attività lavorativa, vi era la sussistenza dei mezzi di sostentamento che andava valutata quanto meno come elemento sopravvenuto.
Il secondo motivo lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la partecipazione allo stesso mediante audizione dell’interessata.
La difesa erariale si costituiva in giudizio con comparsa di stile.
Alla camera di consiglio del 17.12.2009 il Collegio accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare ritenendo che l’interruzione del programma di reinserimento, che aveva determinato la revoca del permesso per motivi umanitari, non fosse motivo sufficiente per respingere un’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal momento che la esistenza di un valido contratto di lavoro era la riprova che il reinserimento sociale si era di fatto verificato.
Dopo la fissazione dell’udienza di merito non venivano presentate memorie dalle parti, circostanza che farebbe supporre un esito positivo per la ricorrente del riesame operato dall’Amministrazione.
In ogni caso ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento in relazione al primo motivo in quanto l’interruzione del programma di reinserimento rende possibile revocare un permesso per motivi umanitari, ma da ciò non consegue automaticamente il rigetto di ulteriori e successive istanze che debbono essere valutate sulla base dei presupposti previsti dalla legge per le stesse.
Nel caso di specie risulta incontestata la circostanza che la ricorrente stesse regolarmente lavorando al momento della presentazione dell’istanza e che non vi erano elementi ostativi alla concessione del permesso ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. 286/1998.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato e quanto alle spese si può disporre la compensazione delle stesse in considerazione della mancata partecipazione della ricorrente alla fase di merito che è sintomatica di una probabile sopravvenuta carenza di interesse che il Collegio non ha potuto valutare in mancanza di formali comunicazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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