P.d.s. per lavoro autonomo, se lo straniero torna nel suo Paese per sottoporsi a cure mediche, sussiste il suo interesse per l'accoglimento della domanda
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 837/2014 del 28/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 103 volte dal 16/04/2015
Il Questore di Firenze ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 8 luglio 2013, per mancato completamento dell’"iter istruttorio dell’istanza, tanto da presupporre una sopravvenuta carenza di interesse al rinnovo del titolo di soggiorno."
Del resto, l’utilità concreta della partecipazione è ulteriormente dimostrata dalla particolare vicenda del ricorrente e dalla possibilità per lo stesso di documentare (come avvenuto in giudizio) l’oggettiva impossibilità di rispondere alle convocazioni per effetto delle proprie condizioni di salute e di un ricovero in Albania durato un lungo periodo di tempo.
Non essendo stata effettuata la comunicazione ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (le tre comunicazioni inviate all’interessato in via telematica non sono state, infatti, documentate in giudizio in alcun modo), il ricorso deve quindi essere accolto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2014, proposto da:
Bujar Martinaj, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Di Maria, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Pisa del 14.12.2013 prot. Cat. A 12/2013 - Div. P.A.S. - Imm nr 288/IV sez, notificato in data 06/02/2014, con il quale viene decretata l'archiviazione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rinnovato dalla Questura di Pisa con validità fino all'08.05.2013, in quanto l'interessato non ha completato l’iter istruttorio dell'istanza tanto da presupporre una sopravvenuta carenza di interesse al rinnovo del titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pisa e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, la Questura di Pisa rigettava l’istanza di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 8 luglio 2013, per mancato completamento dell’<<iter istruttorio dell’istanza, tanto da presupporre una sopravvenuta carenza di interesse al rinnovo del titolo di soggiorno.
Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione della normativa sulla regolarizzazione el permesso i soggiorno; 2) omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Sezione ritiene, infatti, di dover condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la necessaria applicazione alla fattispecie della previsione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, nelle ipotesi in cui <<detta omissione (non sia) ovviabile alla luce dell'art. 21-octies della medesima legge, posto che l'Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento non potesse essere diverso, non essendo dedotto alcun comportamento dell'interessato che le norme di legge prevedono come ostativo alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato o che avrebbero potuto legittimare l'ammissione dell'Amministrazione alla prova del contenuto vincolato del provvedimento>> (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2011 n. 2081; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 7 marzo 2011 n. 2070; T.A.R. Umbria 1 febbraio 2011 n. 38; T.A.R. Lazio, Roma sez. II 27 giugno 2009 n. 6289).
Nella fattispecie, né nel provvedimento, né nelle difese dell’amministrazione in giudizio è stata dedotta o dimostrata la sussistenza di cause vincolate di rigetto della dichiarazione di emersione (la Questura di Pisa ha anzi lealmente dato atto dell’esistenza dei presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza) ed è quindi impossibile l’applicazione della previsione dell’art. 21-octies della l. 7 agosto 1990 n. 241; del resto, l’utilità concreta della partecipazione è ulteriormente dimostrata dalla particolare vicenda del ricorrente e dalla possibilità per lo stesso di documentare (come avvenuto in giudizio) l’oggettiva impossibilità di rispondere alle convocazioni per effetto delle proprie condizioni di salute e di un ricovero in Albania durato un lungo periodo di tempo.
Non essendo stata effettuata la comunicazione ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (le tre comunicazioni inviate all’interessato in via telematica non sono state, infatti, documentate in giudizio in alcun modo), il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 14 dicembre 2013 prot. Cat.A.12/2013-iv. P.A.S. -Imm. nr 288/IV Sez della Questura di Pisa.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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