Il provvedimento di allontanamento dello straniero comunitario è illegittimo ogni qualvolta non risulta documentata l'ottemperanza all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministativo come da art. 7 legge 241/90. Trattasi di norma posta a tutela del principio del giusto procedimento e della trasparenza derogabile solo per motivi di sicurezza, ordine pubblico o nel caso di provvedimento ad esito vinvolato. Nel caso di specie questi tre presupposti sono mancanti. Nel merito poi, il cittadino comunitario ha diritto a circolare sul territorio italiano e nel caso di sogiorno oltre i 3 mesi deve unicamente poter disporre di risorse economiche sufficienti per non gravare sull'assistenza dello Stato. L'assenza di tale circostanza non può essere dedotta dal fatto di non esercitare un'attività lavorativa nello Stato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.