In accoglimento del ricorso di parte, devesi dichiarare nullo ed inefficace il decreto di espulsione consegnato in copia all’espellendo, privo dell’attestazione di conformità all’originale. Al riguardo, non può non richiamarsi l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, in tema di requisiti di validità dell’atto espulsivo del Prefetto, che è costante nel ritenere, sussistente, il radicale vizio di nullità dell’espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perché non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante attestazione di conformità all’originale.