E’ illegittimo il provvedimento, che ha dato luogo al rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della mancata presentazione all’appuntamento indetto dalla Questura. Il semplice fatto che il ricorrente si sia assentato in occasione del giorno prefissato dalla Questura per l’effettuazione degli incombenti di rito non può implicare il diniego del titolo di soggiorno di cui era chiesto il rinnovo. Questo perché la normativa di settore prevede che l’autorità di P.S. può denegare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali indicati nel T.U. n. 286/1998 oppure (ma è un caso limite) quando l’irreperibilità dimostri in maniera inequivoca la volontà abdicativa dello straniero. Nel caso di specie, la duplice circostanza che il ricorrente è in Italia dal 1991 e che lo stesso svolga attività lavorativa nella provincia di P. e U. in forza di contratto a tempo indeterminato non può che dimostrare la persistente volontà di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.