E’ nullo il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla base dell’assenza del requisito reddituale nonché sull’esistenza della condanna riportata dal ricorrente per il reato di rissa. Quanto alla prima motivazione, il diniego si appalesa illegittimo, perché irragionevole, posto che il ricorrente ha dimostrato di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo redditi sufficienti per l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno. Quanto alla seconda motivazione, la condanna riportata dal ricorrente non rientra nei reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, non può essere presunta la pericolosità sociale del ricorrente che, invece, va motivata in maniera specifica e aderente al caso concreto.