Avverso il rigetto della propria istanza di permesso per soggiornanti di lungo periodo, motivato dall'esistenza di una condanna per un reato sintomo di pericolosità sociale e per la mancanza da lungo tempo di leciti mezzi di sostentamento, lo straniero esponeva di vivere in Italia da dodici anni, di aver sempre lavorato e di lavorare all'attualità, nonchè che il reato in discussione era l'unico commesso in tutto quel periodo, peraltro in un contesto del tutto particolare, tanto che il giudice aveva concesso a suo tempo la sospensione condizionale della pena. Massima: Nel caso in cui venga richiesto un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato, ricompreso tra quelli che l’articolo 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolosità dell’extracomunitario che ha presentato l’istanza. Tale valutazione non può ritenersi coincidente con la formula stereotipata secondo cui la gravità del reato commesso è di per sé sintomo di pericolosità.