Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 16453, hanno affermato il principio in base al quale il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza non può essere configurato nei confronti degli stranieri in posizione irregolare. L’identificazione e l'accertamento di regolare presenza degli stranieri legalmente soggiornanti costituiscono attività prodromiche e funzionali a innescare il procedimento di espulsione di quelli in posizione irregolare. Invero, la mancata esibizione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per sé, costituisce un indizio del reato di cui all'art. 349 cod. proc. pen.