E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullato il decreto di espulsione emesso in difetto del provvedimento di rigetto della domanda di emersione. Come già riconosciuto dalla Corte di cassazione, con pronuncia n. 7472/2004, la procedura di regolarizzazione può ritenersi conclusa tutte le volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, l’esito negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tale comunicazione né la procedura può ritenersi conclusa né il Prefetto può riassumere l’esercizio del suo potere espulsivo. Nel caso di specie, risulta infatti provato che all’epoca della pronuncia di espulsione, il ricorrente, siccome non aveva ricevuto alcuna notifica del diniego della domanda di regolarizzazione, versava in ipotesi di inespellibilità e, quindi, il provvedimento espulsivo risulta viziato per violazione dell’art. 1 ter, comma 10, della legge n. 102/2009.