Lo straniero può essere espulso solo se si sottrae ai controlli di frontiera per entrare nell'Unione Europea
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 16 luglio 2012, n. 12167
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 228 volte dal 09/03/2013
E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, deve essere cassato il decreto con cui il Giudice di pace ha confermato il provvedimento di espulsione, per essere il ricorrente entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, nonostante che quest’ultimo avesse provato documentalmente di essere entrato in area Schengen. I controlli di frontiera sono attivi soltanto sulle frontiere esterne dell’Unione europea, mentre quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone. Pertanto, chi abbia fatto ingresso in Italia da tali ultime frontiere dopo essere regolarmente entrato in altro paese dell’area Schengen, non può essere espulso a mente dell’art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 286/1998. L’eventuale espulsione cui fa riferimento il comma 7, ultimo periodo, del precedente art. 5, quale conseguenza della omessa dichiarazione di presenza al Questore, configura una diversa ipotesi espulsiva, che, in quanto non prevista dal decreto impugnato, non può essere presa in considerazione dal giudice.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
[...]
ha pronunciato la seguente
ordinanza
[...]
avverso il decreto nel procedimento R.G. 17040/2010 del GIUDICE DI PACE di GENOVA del 6.12.2010, depositato il 07/12/2010;
[...]
Svolgimento del processo
Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:
"1. - Il sig. Xxx, di nazionalità (OMISSIS), propose ricorso al Giudice di pace di Genova avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 7 settembre 2010, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
Il Giudice di pace ha respinto il ricorso nonostante il ricorrente avesse provato documentalmente di essere entrato in area Shenghen, e precisamente in Francia, con regolare visto d'ingresso il 5 luglio 2008. Ha infatti dato rilievo alla circostanza che lo stesso ricorrente aveva ammesso di essere entrato poi in Italia da circa due anni e però non aveva presentato la dichiarazione di ingresso al questore competente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.Lgs. cit..
2. - Il sig. Xxx ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui l'amministrazione intimata non ha resistito.
3. - Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione di legge, puntualmente denunciata dal ricorrente.
A seguito, infatti, della ratifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990 con L. 30 settembre 1993, n. 388, i controlli di frontiera sono attivi soltanto sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, mentre quelle interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone (cfr. Cass. 16514/2003). Dunque chi abbia fatto ingresso in Italia da tali ultime frontiere dopo essere regolarmente entrato in altro paese dell'area Schengen, non può essere espulso ai sensi della lett. a), comma 2, art. 13, cit..
L'eventuale espulsione cui fa riferimento l'art. 5, comma 7, ult. parte, cit., quale conseguenza della omessa dichiarazione di presenza al questore, configura una diversa ipotesi espulsiva, che, in quanto non prevista dal decreto impugnato, non può essere presa in considerazione dal giudice (Cass. 9499/2002, 210/2005, 24271/2008)";
[…]
Motivi della decisione
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;
che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l'accoglimento del ricorso rivolto al Giudice di pace e l'annullamento del decreto di espulsione indicato in motivazione;
[...]
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso rivolto al Giudice di pace ed annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione; [...].
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 luglio 2012.
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