La segnalazione in banca dati SIS non impedisce la regolarizzazione, se non si conoscono i motivi e se è scaduta prima della decisione di diniego
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 39/2014 del 16/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 156 volte dal 29/05/2014
La Prefettura di Bergamo ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la segnalazione in banca dati S.I.S. – effettuata il 15/9/2010 a cura delle autorità svizzere – che renderebbe la ricorrente inammissibile nello spazio Schengen.
L'autorità competente ha quindi l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2013, proposto da:
Osagie Erhabor, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio ex lege presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BERGAMO IN DATA 19/9/2013, DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Bergamo ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la segnalazione in banca dati S.I.S. – effettuata il 15/9/2010 a cura delle autorità svizzere – che renderebbe la ricorrente inammissibile nello spazio Schengen;
- che secondo una parte, ancorchè minoritaria, della giurisprudenza nessuna segnalazione può ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati aderenti alla convenzione Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimità dell'azione dell'amministrazione, se essa non sia completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorità che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilità (T.A.R. Piemonte, sez. II – 18/1/2013 n. 73);
- che l'autorità competente ha quindi l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale.
- che anche coloro i quali assumono la valenza automaticamente ostativa della segnalazione, quale che ne sia la ragione ai sensi del par. 96 della stessa Convenzione, ritengono che ove l’amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa debba rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa (T.A.R. Toscana, sez. III – 1/8/2013 n. 1207; T.A.R. Veneto, sez. III – 10/5/2012 n. 664);
- che presso l’organo di appello ad un orientamento più rigoroso (Consiglio di Stato, sez. III – 31/5/2013 n. 2978; Consiglio di Stato, sez. III – 25/3/2013 n. 1657) si affianca un indirizzo che esige una motivazione della reiezione dell’istanza, basata su ragioni oggettive e concrete (Consiglio di Stato, sez. V – 31/5/2011 n. 3272);
Atteso:
- che, in aggiunta, la fattispecie si caratterizza per una segnalazione scaduta il 15/9/2013, e dunque in data antecedente all’emissione del decreto impugnato;
- che tale circostanza – di indubbia rilevanza – non risulta presa in esame in sede di emissione dell’atto finale sfavorevole;
- che l’amministrazione è tenuta dunque a prendere atto dell’avvenuta scadenza della segnalazione e a ri-pronunciarsi – previa l’eventuale ulteriore attività istruttoria – sulla domanda di regolarizzazione presentata (cfr. per un precedente analogo, sentenza breve Sezione 20/12/2013 n. 1162);
Ritenuto:
- che in definitiva la domanda giudiziale avanzata merita accoglimento nel senso appena esposto;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, dato che la segnalazione era ancora operativa alla data di presentazione dell’istanza e che l’interessato non ha interloquito in sede procedimentale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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