La condanna per un reato ai sensi dell'art. 381 cpp non è automaticamente ostativa per accogliere la domanda di regolarizzazione
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 389/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’atto di archiviazione impugnato è stato adottato assumendo a presupposto la sussistenza, a carico del lavoratore straniero, di condanne penali ostative alla concessione dei benefici della procedura di emersione perché riconducibili alle fattispecie contemplate dall’art. 381 c.p.p.
E' quindi opportuno che l’Amministrazione riesamini la posizione del richiedente, accertando se il medesimo sia effettivamente pericoloso o possa costituire una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2014, proposto da:
Singh Harvinder, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy, 13;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona, Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 28 febbraio 2011, Prot. n. P-AN/L/N/2009/102396, con cui si archivia la dichiarazione di lavoro irregolare presentata dall’allora datore di lavoro del ricorrente ai sensi dell’art. 1-ter L. 102/2009, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, seppur ad una prima delibazione e prescindendo da ogni valutazione, in questa sede, in ordine ai sollevati profili di inammissibilità del ricorso:
- che l’atto di archiviazione impugnato è stato adottato assumendo a presupposto la sussistenza, a carico del lavoratore straniero, di condanne penali ostative alla concessione dei benefici della procedura di emersione perché riconducibili alle fattispecie contemplate dall’art. 381 c.p.p.;
- che, sulla base di ciò, al ricorrente è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno;
Rilevato che successivamente, con sentenza n. 172 del 2 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. n. 78/2009 nella parte in cui faceva derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza consentire alcun preventivo e concreto accertamento sulla pericolosità sociale dello straniero;
Ritenuto che, a seguito dei mutamenti nel quadro giuridico di riferimento per effetto di tale pronunciamento della Corte Costituzionale, sia opportuno che l’Amministrazione riesamini la posizione del richiedente, accertando se il medesimo sia effettivamente pericoloso o possa costituire una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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