L'istanza di assunzione di un lavoratore straniero non può essere rifiutata se,anche successivamente a domanda,il datore regolarizza la posizione contributiva
T.A.R. Puglia, sezione seconda, sent. n. 1025/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 151 volte dal 14/04/2016
Il ricorrente deduce che, avvalendosi del c.d. “ ravvedimento operoso”, ha provveduto alla regolarizzazione contributiva della propria azienda, versando all’INPS i contributi omessi. Tale circostanza, facendo venir meno il presupposto del diniego, consente il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2009, proposto da:
Chen Yangsu, rappresentato e difeso dall'avv. Mina Celestini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Salandra,47;
contro
Ministero dell'Interno - Roma, Prefetto di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto prefettizio n. 102096/07/SPI/AREA IV, datata 30.09.008, con cui e stata rigettata
l'istanza di assunzione I.D. 102096/07 del lavoratore extracomunitario Jin Xiaoquin, proposta dal sig. Chen Yangsu e notificata al ricorrente in data 16.10.08.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma e di Prefetto di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. dello Stato G. Matteo;
Con il provvedimento impugnato, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce ha respinto l’istanza di assunzione proposta dal sig. Chen Yangsu per il lavoratore Jin Xiaoqin.
Il provvedimento è stato adottato in quanto “ la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce ha formalizzato il proprio parere negativo circa la richiesta assunzione, con la seguente motivazione: non in regola con gli obblighi contributivi, come da comunicazione INPS del 5 giugno 2008” .
Il provvedimento prefettizio è stato impugnato sulla base di censure concernenti la sussistenza di profili di illegittimità che attengono alla violazione delle garanzie partecipative, come dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto la reiezione, siccome infondato.
La controversia è quindi passata in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Collegio condivide le argomentazioni poste a base dell’ordinanza cautelare resa dalla Sezione in data 29 gennaio 2009, che viene richiamata e recepita quale parte integrante della presente decisione:
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge 241/90 e degli artt.97 e 24 della Costituzione- eccesso di potere per difetto di motivazione; mancata osservanza dei precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione; violazione del diritto di difesa;
-violazione e falsa applicazione dell’art 3 della legge 241/90 e dell’art.30 bis del D:P:R: n.394/99;
-erronea valutazione dei fatti; violazione di legge per difetto di istruttoria, in relazione agli artt. 6 e 9 della legge n.241/90; violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/90;
-violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 241/90;
Ritenuto che
-il ricorrente deduce che, avvalendosi del c.d. “ ravvedimento operoso”, ha provveduto alla regolarizzazione contributiva della propria azienda, versando all’INPS i contributi omessi;
-tale circostanza, facendo venir meno il presupposto del diniego, consente il rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero, previa verifica della veridicità e completezza della regolarizzazione effettuata, che lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrà disporre per il tramite della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS;
Il ricorso è dunque accolto alla stregua delle suesposte considerazioni.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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