É accolto il ricorso e, per l’effetto, deve disporsi la revoca del decreto espulsivo adottato. Il rimpatrio nel paese di origine dell’espellendo, la Nigeria, esporrebbe quest’ultimo a grave pericolo di vita, stante gli avvenimenti recentissimi di guerriglia scatenatasi nel corso del corrente anno che hanno comportato l’uccisione di persone tra donne e bambini per motivi interreligiosi. Si configura, pertanto, la condizione di inespellibilità ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998.