E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla non veridicità della documentazione relativa al rapporto di lavoro. La presentazione della documentazione di un datore di lavoro che risulta inesistente o coinvolto in pratiche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è per di sé indicativa di un coinvolgimento del lavoratore extracomunitario in tali pratiche. Avviene sovente che datori di lavoro senza scrupoli approfittino della situazione di bisogno di questo tipo di lavoratori facendoli lavorare in nero e fornendogli poi a richiesta documentazione di soggetti fittizi allo scopo di documentare all’Amministrazione l’esistenza di un rapporto di lavoro evitando così in genere di versare i contributi previdenziali. Per tali ragioni la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesta l’esistenza di una regolare attività lavorativa.