E’ illegittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, che ha assunto, a parametro inderogabile, la soglia rigida e statica del reddito minimo richiesto, omettendo di valutare adeguatamente, in sede prognostica per il futuro, le circostanze rappresentate e documentate. La conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo consegue, infatti, ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di attività. Mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratta di un rilascio (che, nel caso di specie, si concretizza per il tramite della conversione) di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esso è subordinato all’esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, venendo così in tal modo ad essere privilegiato un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso. E’ altresì illegittimo, anche sotto il profilo del rito, il diniego di conversione, per aver violato la regola procedimentale dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. E ciò in quanto non vengono illustrate, nella parte motiva del provvedimento, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dalla ricorrente, non potendosi neppure in evidenza porre rimedio alla violazione con integrazione in via postuma in sede processuale.