E’ illegittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato fondato su una segnalazione ex Trattato di Schengen, priva dell’indicazione del paese di provenienza. Essa, per la sua genericità, non costituisce una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ma dovrebbe semmai giustificare un proseguimento di attività istruttoria. E’ altresì illegittimo, il diniego, sotto il profilo processuale per violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non avendo dato all’interessato possibilità alcuna di dimostrare tempestivamente l’evidente errore di persona intervenuto, come poi successivamente chiarito con le autorità tedesche, inviando fotografie e impronte digitali, che hanno svelato che la segnalazione in parola riguardava un omonimo con data e luogo di nascita diversi dai suoi.