È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno opposto alla ricorrente risultata segnalata nel SIS come soggetto non ammissibile in area Schengen. In base all’art. 25 dell’Accordo di Schengen, qualora il cittadino extracomunitario risulti segnalato nel SIS, l’autorità di pubblica sicurezza non può limitarsi a prendere atto puramente e semplicemente dell’avvenuta segnalazione da parte di uno degli Stati firmatari della Convenzione e, su tali basi, denegare la richiesta di regolarizzazione, ma deve preventivamente informarsi, attivando la necessaria procedura di consultazione con le autorità straniere, sulle ragioni della segnalazione e quindi valutare discrezionalmente se i motivi dell’espulsione dallo Stato straniero siano o meno effettivamente ostativi, in base alle norme interne, alla permanenza in Italia del cittadino straniero segnalato. Sotto il profilo normativo interno, la disposizione recata dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 avrebbe, quindi, richiesto da parte dell’Amministrazione, di motivare la sussistenza dei “gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali” in relazione al possibile soggiorno in Italia della ricorrente, posto che, solo in presenza di siffatte cause, la revoca del titolo di soggiorno sarebbe stata legittima, a nulla rilevando la circostanza – addotta dall’Amministrazione – che l’interessata risultasse priva di legami familiari nel territorio italiano.