Illegittima la revoca della carta di soggiorno basata unicamente su un decreto di espulsione dichiarato nullo
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 1472/2014 del 02/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 171 volte dal 04/12/2014
Con il provvedimento impugnato, il Questore ha disposto la revoca della carta di soggiorno rilasciata a Xxx, in ragione del decreto di espulsione adottato dal Prefetto, con conseguente venire meno dei presupposti della permanenza del particolare titolo di soggiorno rilasciato allo straniero.
L’interessato ha dimostrato di avere impugnato il decreto di espulsione dinnanzi al giudice ordinario competente.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il Giudice di Pace ha respinto l’impugnazione proposta avverso il decreto di espulsione; la decisione del giudice di primo grado è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rimesso la causa al giudice di primo grado, rilevando l’insufficienza degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dello straniero, precisando che in ragione di tali carenze il provvedimento di espulsione dovrà essere annullato.
Tanto basta per evidenziare che il decreto di espulsione non ha superato il vaglio giurisdizionale, per carenza dei relativi presupposti di adozione.
E’ evidente che tale carenza si riflette sui presupposti di adozione della revoca della carta di soggiorno, che si fonda esclusivamente sull’esistenza del provvedimento di espulsione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2010, proposto da:
Abderrahim Raouah, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Tornielli, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale, in Milano via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Lodi datato 31.10.2009 con il quale è stata disposta la revoca della carta di soggiorno rilasciata a Abderrahim Raouah;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, di cui chiede il rigetto.
All’udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Questore di Lodi ha disposto la revoca della carta di soggiorno rilasciata ad Abderrahim Raouah, in ragione del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Lodi in data 25.08.2009, con conseguente venire meno dei presupposti della permanenza del particolare titolo di soggiorno rilasciato allo straniero.
Il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, che il provvedimento di revoca si basa su un decreto di espulsione adottato in difetto dei relativi presupposti, con conseguente mancanza anche dei presupposti per la revoca della carta di soggiorno.
L’interessato ha dimostrato di avere impugnato il decreto di espulsione dinnanzi al giudice ordinario competente.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con decreto depositato in data 21.12.2011, il Giudice di Pace di Lodi ha respinto l’impugnazione proposta avverso il decreto di espulsione; la decisione del giudice di primo grado è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione, sez. VI civ., con ordinanza depositata in data 24.09.2013 ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rimesso la causa al giudice di primo grado, rilevando l’insufficienza degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dello straniero, precisando che in ragione di tali carenze il provvedimento di espulsione dovrà essere annullato.
Tanto basta per evidenziare che il decreto di espulsione non ha superato il vaglio giurisdizionale, per carenza dei relativi presupposti di adozione.
E’ evidente che tale carenza si riflette sui presupposti di adozione della revoca della carta di soggiorno, che si fonda esclusivamente sull’esistenza del provvedimento di espulsione.
In altre parole, una volta accertata in sede giurisdizionale che l’espulsione del ricorrente è stata disposta in mancanza dei relativi presupposti, risulta palese che anche il provvedimento di revoca della carta di soggiorno si fonda su un dato insufficiente a supportare la determinazione amministrativa, atteso che, una volta travolto il decreto di espulsione, viene meno l’unico presupposto di fatto del provvedimento impugnato.
Ne deriva la fondatezza delle censure proposte.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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