Il Ministero è obbligato a pronunciarsi entro novanta giorni sulla domanda di cittadinanza italiana, una volta riconosciuto il suo silenzio dopo i due anni previsti dalla legge
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 17 dicembre 2012, n. 10553
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 190 volte dal 04/04/2013
É accolto il ricorso con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi entro 90 giorni con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente. Alla stregua delle vigenti disposizioni normative, il Ministero dell’interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine, nel caso di specie è inutilmente spirato, non essendo stata a tutt’oggi adottata alcuna pronuncia espressa da parte dell’Amministrazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
silenzio-rifiuto sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) l. n. 91/92 - (art. 117 c.p.a.)
[...]
Il Sig. Xxx, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data 21.4.2010 alla Prefettura di Vicenza istanza per la concessione della cittadinanza italiana e di non aver avuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell'articolo dall'art. 117 del D. Lgvo 2.7.2010, n. 104.
[...]
Il ricorso va accolto.
La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.
Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine, nella fattispecie in esame, è inutilmente spirato in data 21.4.2012, non essendo stata a tutt’oggi adottata nessuna pronuncia espressa da parte dell’amministrazione.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in questione, entro il termine massimo di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2012
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