Il decreto di espulsione non basta per negare il rilascio del permesso di soggiorno
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 59/2014 del 10/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 146 volte dal 12/09/2014
Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, l'esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rilascio di permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi circa l'origine di tale alias se cioè esso sia il
Nel caso in esame, non sussiste in alcun modo la prova della volontà del ricorrente di dichiarare false generalità, vista la minima differenza del nominativo dichiarato.
Ritenuta l’evidente assenza di dolo nel rilascio delle false generalità, non si può che valutare, anche ai sensi dell’art. 5 c.5 del d.lgs 286/98, come il ricorrente abbia fatto ritorno nel territorio nazionale circa quattro anni dopo l’espulsione, con regolare visto per lavoro subordinato (un tempo significativo, anche se inferiore a quello di legge, oggi ridotto a un massimo di cinque anni) e come lo stesso risulti avere una stabile situazione di alloggio in Italia, e sia privo di indizi di pericolosità sociale o di procedimenti penali in corso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Zongba Zhou, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mantella, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Savarese in Ancona, via Goito, 11e, successivamente, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento del 2.11.2009 della Questura di Macerata con il quale veniva rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.4.2010 il Sig. Zhou Zongba, cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Questore di Macerata ha respinto la domanda di permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato inoltrata l'1.4.2009, con la motivazione che l'istante a seguito di riscontri fotodattiloscopici è risultato utilizzatore dell'alias Zho Zong Ba., sotto il quale è destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa il 22.3.2006 e il 18.4.2006, con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni (il richiesto accompagnamento alla frontiera non risulta, infatti, eseguito).
A sostegno del predotto ricorso deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con ordinanza 276/2010 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, in attesa di pronunciamento del Prefetto di Pisa sulla revoca del decreto di espulsione.
Con successiva ordinanza 4/2012 il Tribunale, in accoglimento dei motivi aggiunti, depositati il 6.12.2011, ove venivano impugnati i medesimi atti, disponeva il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio a favore del ricorrente e fissava udienza pubblica per la discussione del ricorso.
Con successiva ordinanza n. 776/2012, il Tribunale ordinava incombenti istruttori.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 24 11 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, l'esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rilascio di permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi circa l'origine di tale alias se cioè esso sia il risultato della volontà del dichiarante di fornire false generalità e non piuttosto un errore materiale di trascrizione dei dati correttamente riferiti, oppure manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell'espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all'ingresso ( Tar Lazio Latina 15.4.2009, n. 316, 23.10.2013 n.791, Tar Molise Campobasso 18.2.2008, n. 58).
Nel caso in esame, non sussiste in alcun modo la prova della volontà del ricorrente di dichiarare false generalità, vista la minima differenza del nominativo dichiarato dal ricorrente, Zho Zong Ba invece di Zhou Zongba, e l’identità della data di nascita e considerate altresì le note difficoltà di traslitterazione dei caratteri cinesi. Ritenuta l’evidente assenza di dolo nel rilascio delle false generalità, non si può che valutare, anche ai sensi dell’art. 5 c.5 del d.lgs 286/98, come il ricorrente abbia fatto ritorno nel territorio nazionale circa quattro anni dopo l’espulsione, con regolare visto per lavoro subordinato (un tempo significativo, anche se inferiore a quello di legge, oggi ridotto a un massimo di cinque anni) e come lo stesso risulti avere una stabile situazione di alloggio in Italia, e sia privo di indizi di pericolosità sociale o di procedimenti penali in corso.
In conclusione che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, dovendo essere valutati ora per allora i requisiti per la concessione del richiesto permesso di soggiorno.
Le spese possono essere compensate considerata la materia del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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