Va annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in quanto illegittimo per violazione della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Infatti, l’espressione “caso per caso”, utilizzata dal comma 4 bis dell’art. 3 del decreto legge n. 89/2011, implica una valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga che non deve essere formulata aprioristicamente ma che tenga conto della singola situazione in cui versa lo straniero. Nel caso in esame, la motivazione afferente alla mancata concessione alla persona immigrata del termine per la partenza volontaria posta a fondamento del provvedimento di espulsione si appalesa insufficiente e dunque illegittima.