Il permesso di soggiorno per "attesa occupazione" non può essere rinnovato. Una volta scaduto, in mancanza di un nuovo lavoro, lo straniero deve lasciare l'Italia. È quanto affermato dal T.A.R. di Trento, che si è pronunciato sul ricorso di un cittadino marocchino, al quale era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione (T.A.R. di Trento, sentenza dell'11 febbraio 2011, n. 47). Va precisato che la perdita del posto di lavoro non è motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e neppure ai suoi familiari (articolo 22, comma 11[1], del Decreto Legislativo n. 286/1998). Lo straniero, infatti, qualora abbia perso il lavoro, per un qualunque motivo, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e comunque per almeno di sei mesi. Conseguentemente ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, fino a sei mesi, durante i quali potrà cercare un nuovo impiego. Se non avrà trovato un nuovo lavoro, alla scadenza del permesso per attesa occupazione dovrà lasciare l'Italia. Questo tipo di permesso, infatti, non può essere rinnovato, ma può essere solo sostituito, una volta scaduto, da un nuovo titolo abilitativo per lavoro. Così stabilisce l'articolo 37, comma 6, del D.P.R. n. 394/99, secondo cui “allo scadere del permesso di soggiorno - per attesa occupazione - lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo". Note 1. ^L'articolo 22, comma 11 prevede: "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale) per un periodo non inferiore a sei mesi <...>".