Emersione 2012, prova di presenza al 31 dicembre 2011 può essere data anche da una dichiarazione del centro di assistenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 504/2014 del 23/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 156 volte dal 22/12/2014
Il ricorrente, cui è stata contestata la mancata prova della propria presenza in Italia almeno alla data del 31 dicembre 2011 (condizione minima necessaria per poter accedere alla procedura di regolarizzazione di cui al d. lgs. 109/2012), ha prodotto, al fine di fornire un principio di prova di tale circostanza, una dichiarazione rilasciata da un centro di assistenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2014, proposto da:
Ali Asif, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Nanula, Cristian Raimondi e Alberto Raimondi, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso il 19 settembre 2013 e notificato il 18 ottobre 2013, prot. n. BG/L/N/2012/104919, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Azam Butt Zeesham a favore del sig. Ali Asif.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;
4. Dato atto che, il ricorrente, cui è stata contestata la mancata prova della propria presenza in Italia almeno alla data del 31 dicembre 2011 (condizione minima necessaria per poter accedere alla procedura di regolarizzazione di cui al d. lgs. 109/2012), ha prodotto, al fine di fornire un principio di prova di tale circostanza, una dichiarazione rilasciata da un centro di assistenza;
5. Considerato:
- che il 29 gennaio 2014, in sede di esame dell’incidente cautelare, è stata adottata un’ordinanza (n. 110/2014) nella quale si è chiesto a don Vittorio Bellani, parroco della parrocchia Arcipretale Plebana dei ss. Martiri Gervasio e Protasio di Bariano (Bergamo), il deposito, entro trenta giorni, di una relazione attestante il periodo in cui l’odierno ricorrente avrebbe fruito dell’aiuto di cui alla precedente dichiarazione, nonché le modalità attraverso cui tale aiuto è stato erogato. Nella relazione doveva essere altresì specificato se l’aiuto concesso trovasse riscontro in registri o annotazioni tenuti presso la Parrocchia o presso soggetti erogatori degli aiuti stessi (associazioni di volontariato o altro). In allegato alla relazione doveva essere altresì prodotto ogni eventuale documento utile a comprovare la presenza dello straniero sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2011;
- che, il 17 febbraio 2014, il suddetto Parroco ha trasmesso, con carta intestata, un breve scritto nel quale si dà conto degli aiuti prestati al ricorrente: accanto alla fotocopia del passaporto risultano, segnati, a mano, la consistenza degli aiuti erogati (viveri più soldi) e le rispettive date (21 ottobre 2011, 25 novembre 2011, 16 dicembre 2011);
6. Ritenuto, in diritto, che tale relazione possa essere sufficiente - alla luce del parere espresso dall’Avvocatura dello Stato il 4 ottobre 2012 (nel senso della idoneità, in ragione della volontà del legislatore desumibile dal testo del d. lgs. 109/2012, a rappresentare la prova della presenza in Italia di attestazioni rilasciate anche da istituti religiosi che si occupino di accoglienza o assistenza agli stranieri) - a dimostrare che il ricorrente era effettivamente in Italia alla data presa a riferimento dalla norma;
7. Precisato, peraltro, che la veridicità di tale documento consente di superare anche la non autenticità del documento a tal fine prodotto nel corso del procedimento amministrativo, ragionevolmente giustificata dalla difficoltà di individuare in tempi molto ristretti dove reperire la prova della presenza sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011;
8. Ravvisata, pertanto, la fondatezza del ricorso volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato;
9. Ritenuto, conseguentemente, che le spese del giudizio possano, proprio in considerazione di quanto sopra, trovare compensazione tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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