Emersione 2012, la prova di presenza può essere data anche con una dichiarazione del parroco della chiesa frequentata dallo straniero
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 146/2014 del 04/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 235 volte dal 05/06/2014
Il provvedimento di diniego impugnato sembra fondato sull’unico rilievo che l’interessato, entrato in Austria in data 20 dicembre 2011, non avrebbe fornito prova dell’ingresso in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011. Tuttavia, esiste attestazione del parroco della Parrocchia XXX, dalla quale si evince la presenza in Parrocchia del ricorrente in data 28 dicembre 2011.
----
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2014, proposto da:
Zhengjun Yang, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Cristina Anna Rasponi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Violoni in Ancona, via Marsala, 17;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pesaro Urbino, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. Prot. P-PS/L/N/2012/100652, nonchè del conseguente decreto di espulsione emessi rispettivamente dalla Prefettura e dalla Questura della Provincia di Pesaro e Urbino in data 13-20/11/2013;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento di diniego impugnato, in epigrafe indicato, sembra fondato sull’unico rilievo che l’interessato, entrato in Austria in data 20 dicembre 2011, non avrebbe fornito prova dell’ingresso in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011;
Rilevato, tuttavia, che esiste attestazione del parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo a Signa, don Alessandro Tucci, dalla quale si evince la presenza in Parrocchia del ricorrente in data 28 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, che gli elementi emersi in giudizio meritino di una più approfondita istruttoria da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato in ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e per l'effetto, sospende l’atto impugnato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024