Emersione 2012, la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 30 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 886/2013 del 21/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 115 volte dal 22/12/2014
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90.
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2013, proposto da:
Ali Md Nasir, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione ex art.5 D.Lgs. n. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino bengalese irregolarmente soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Sounus Miah Mokter in data 13.10.2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione procedente.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Macerata, deducendo eccezioni in rito e contestando comunque nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto. Evidenziano, inoltre, che le parti sono state convocate presso il S.U.I. per il giorno 28.11.2013, per cui il silenzio-inadempimento è comunque venuto meno.
2. In via preliminare va osservato, quanto all’eccepito difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, che la stessa va riconosciuta anche in assenza di una specifica menzione dell’interessato nel provvedimento oggetto di gravame ovvero, per i ricorsi avverso il silenzio, negli atti del procedimento che si assume non concluso entro i termini di legge, poiché ciò che rileva è la sussistenza di una lesione ad un interesse giuridicamente rilevante.
Nel caso specifico del procedimento di emersione di cui al D.Lgs. n. 109/2012 va inoltre osservato che, a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 76/2013, la posizione del lavoratore “emerso” è fatta oggetto di specifica ed autonoma tutela rispetto a quella del datore di lavoro, tanto è vero che il lavoratore in buona fede ha diritto al rilascio del provvedimento favorevole anche se, a seguito dell’istruttoria, dovesse risultare che il datore di lavoro non aveva i requisiti per accedere alla sanatoria.
3. Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.
L’intervenuta convocazione delle parti per il giorno 28.11.2013 non può considerarsi atto conclusivo del procedimento poiché, come riferisce la stessa Amministrazione, in tale sede si procederà agli adempimenti finali per il perfezionamento della procedura.
3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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