Emersione 2012, illegittima archiviazione causa datore che ha dichiarato di non aver presentato la domanda, se non valutata anche documentazione su errore nome
TAR Lombardia, sezione seconda, sent. n. 1747/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 107 volte dal 09/12/2014
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento di rigetto di una istanza di emersione presentata in favore del ricorrente. Il rigetto è stato disposto in quanto il soggetto indicato nell’istanza quale datore di lavoro ha dichiarato, in sede procedimentale, la propria estraneità alla pratica di emersione, negando in sostanza di aver presentato alcuna domanda.
Va tuttavia rilevato che, nel ricorso, l’interessato ammette che il soggetto indicato quale presentatore dell’istanza di emersione non era il suo datore di lavoro; ma soggiunge altresì che l’indicazione di tale soggetto quale presentatore dell’istanza di emersione è stata frutto di un errore commesso dal soggetto incaricato di seguire la pratica (commercialista). In realtà, soggiunge ancora l’interessato, il nominativo da indicare avrebbe dovuto essere quello del fratello del sig. Xxx.
Con il ricorso è stato depositato un documento dal quale si desume che di tale circostanza la Prefettura era stata resa edotta già in sede procedimentale.
Ritiene il Collegio che tale comportamento omissivo possa essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma secondo, c.p.c., e che quindi possa ritenersi provato quanto affermato dal ricorrente e, cioè, che in sede procedimentale era stato segnalato l’errore commesso nell’indicazione del nominativo del proponente l’istanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2014, proposto da:
MIA RIPON, rappresentato e difeso dall'avv. Maira Cacucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Privata Sartirana n. 1;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Lodi, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio prot. n. P-LO/L/N/2012/100891 Emersione 2012 Area IV, con la quale la Prefettura di Lodi disponeva l’archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare per cittadini extracomunitari, presentata dal sig. Riccardo Perotti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Prefetto della Provincia di Lodi ha respinto un’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Riccardo Perotti in favore del ricorrente.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 765 del 6 giugno 2014, ha disposto incombenti istruttori.
Tenutasi la camera di consiglio in data 3 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità
Come anticipato, con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento di rigetto di una istanza di emersione presentata in favore del ricorrente.
Il rigetto è stato disposto in quanto il soggetto indicato nell’istanza quale datore di lavoro ha dichiarato, in sede procedimentale, la propria estraneità alla pratica di emersione, negando in sostanza di aver presentato alcuna domanda.
Va tuttavia rilevato che, nel ricorso, l’interessato ammette che il sig. Riccardo Perotti (soggetto indicato quale presentatore dell’istanza di emersione) non era il suo datore di lavoro; ma soggiunge altresì che l’indicazione di tale soggetto quale presentatore dell’istanza di emersione è stata frutto di un errore commesso dal soggetto incaricato di seguire la pratica (commercialista). In realtà, soggiunge ancora l’interessato, il nominativo da indicare avrebbe dovuto essere quello del fratello del sig. Riccardo Perotti, sig. Franceso Perotti.
Con il ricorso è stato depositato un documento (doc. 3 di parte ricorrente) dal quale si desume che di tale circostanza la Prefettura di Lodi era stata resa edotta già in sede procedimentale.
La Sezione, con ordinanza n. 765 del 6 giugno 2014, ha ordinato all’Amministrazione il deposito di una relazione (e della documentazione ritenta di interesse) atta a far chiarezza sui fatti allegati dall’interessato, per i quali, come visto, è stato perlomeno fornito un principio di prova.
L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordinanza.
Ritiene il Collegio che tale comportamento omissivo possa essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma secondo, c.p.c., e che quindi possa ritenersi provato quanto affermato dal ricorrente e, cioè, che in sede procedimentale era stato segnalato l’errore commesso nell’indicazione del nominativo del proponente l’istanza.
Ciò premesso - e rilevato che l’Amministrazione nel provvedimento impugnato non ha assolutamente preso in considerazione gli elementi fattuali qui illustrati - ritiene il Collegio che sia fondata la censura sollevata dalla parte che deduce la sussistenza del vizio di eccesso di potere per mancata valutazione di circostanze fattuali determinati.
Il ricorso deve essere pertanto accolto ai fini del riesame, affinché l’Amministrazione rivaluti la vicenda tenendo conto dei suindicati elementi.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame.
Spese compensate fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lorenzo Stevanato, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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