Emersione 2012, il mancato pagamento dei contributi da parte del datore non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 108/2014 del 07/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 218 volte dal 16/06/2014
L’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, introdotto dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sembra porre a presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro.
La disposizione innanzi richiamata non pare escludere la possibilità per l’interessato di dimostrare con altri mezzi la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La diversa interpretazione della norma offerta dall’Amministrazione resistente rischierebbe di frustrare la ratio ad essa sottesa, che è quella di evitare di far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del diniego di “emersione” disposto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (tra cui non pare dubbio che rientri anche l’omesso versamento delle somme di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012).
--------
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2014, proposto da:
Haouzi Mohamed, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy, 13;
contro
Ministero dell'Interno e Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ancona - Sportello Unico per l'Immigrazione, in data 9 gennaio 2014, prot. N.P-100799/EM2012, conosciuto in data 23 gennaio 2014 a seguito di notificazione a mezzo posta effettuata dal medesimo Ufficio, con cui si rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, avanzata dal ricorrente il 28 ottobre 2013;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad una prima delibazione propria dell’attuale fase del giudizio:
- che l’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, introdotto dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sembra porre a presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro, rispetto alla quale le circostanze dell’avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 5 e della presenza del lavoratore nel territorio nazionale in maniera ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011, non sembrano assurgere a requisiti ulteriori per il rilascio del titolo di soggiorno, bensì ad elementi atti a provare che il rapporto di lavoro sia di fatto intercorso;
- che la disposizione innanzi richiamata non pare escludere la possibilità per l’interessato di dimostrare con altri mezzi la sussistenza del rapporto di lavoro al fine di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Ritenuto che la diversa interpretazione della norma offerta dall’Amministrazione resistente rischierebbe di frustrare la ratio ad essa sottesa, che è quella di evitare di far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del diniego di “emersione” disposto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (tra cui non pare dubbio che rientri anche l’omesso versamento delle somme di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012);
Ritenuto, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato in ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e per l'effetto, sospende l’atto impugnato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024