L’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, introdotto dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sembra porre a presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro.