Emersione 2009, se il datore di lavoro si disinteressa ciò non significa che il rapporto di lavoro è fittizio
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 1945/2014 del 12/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 90 volte dal 04/04/2015
Il signor Xxx non è mai venuto per sollecitare la pratica di emersione, dimostrando quindi un totale disinteresse alla conclusione del procedimento amministrativo. Lo stesso inoltre si è reso irreperibile ed è stato quindi impossibile notificare la comunicazione di avvio al procedimento e il provvedimento di rigetto. E’ dunque facile pensare che la domanda sia del tutto fittizia.
Si tratta, in tutta evidenza, di mere congetture e supposizioni che possono giustificare solamente il verosimile disinteresse del datore di lavoro a concludere la pratica di emersione ma non sono tali da dimostrare, con la dovuta certezza, l’asserita fittizietà del rapporto di lavoro col cittadino straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Khan Pannu, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lombardo, con domicilio eletto presso Giovanni Lombardo in Catania, via Giaconia, 4;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ex artt. 31 e 117 c.p.a. - Illegittimità del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ex legge n.102/09, n. CT3301192987;
e, con motivi aggiunti:
per l’annullamento
del provvedimento n. P-CT/L/N/2009/101323 del 22.12.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 1580/2011 di accoglimento della domanda di sospensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
-) l’istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino straniero ricorrente è stata respinta, col provvedimento impugnato, sulla base del parere negativo espresso al riguardo dalla Questura di Catania, secondo cui “potrebbe trattarsi di lavoro fittizio”;
-) l’amministrazione resistente, nel corso del giudizio, non ha apportato alcun elemento probatorio, né ha comunque fornito elementi utili a chiarire la predetta decisiva affermazione, essendosi limitata a depositare, il 22/11/2011, una relazione della Prefettura di Catania che, in ordine al dedotto vizio di difetto di motivazione, dopo avere ribadito che “i motivi del rigetto sono legati all’assenza di un reale rapporto di lavoro tra le parti”, afferma, “ed infatti, il signor Gennaro non è mai venuto per sollecitare la pratica di emersione, dimostrando quindi un totale disinteresse alla conclusione del procedimento amministrativo. Lo stesso inoltre si è reso irreperibile ed è stato quindi impossibile notificare la comunicazione di avvio al procedimento e il provvedimento di rigetto. E’ dunque facile pensare che la domanda sia del tutto fittizia. Un vero datore di lavoro si sarebbe premurato nel portare avanti la procedura di emersione, considerando anche la necessità, a questo punto presunta di avere un badante”;
-) si tratta, in tutta evidenza, di mere congetture e supposizioni che possono giustificare solamente il verosimile disinteresse del datore di lavoro a concludere la pratica di emersione ma non sono tali da dimostrare, con la dovuta certezza, l’asserita fittizietà del rapporto di lavoro col cittadino straniero che, per contro, se ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare e, prima ancora, avverso il silenzio serbato dallo Sportello unico dell’immigrazione, non può averlo fatto -del tutto verosimilmente- sulla base, anch’egli, di una mera invenzione del rapporto di lavoro;
-) di conseguenza è fondato e va accolto il ricorso per motivi aggiunti col quale si deduce, insufficienza, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione;
-) si ravvisano nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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