Emersione 2009 – Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento non sono ostativi
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2403/2013 del 31/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La decisione impugnata della Prefettura giustifica la revoca del contratto di soggiorno concluso a seguito della procedura di emersione, con la circostanza che il cittadino straniero risulta condannato per i reati di cui agli articoli 337 e 635, commi 2° e 3° del codice penale (rispettivamente: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento).
Ciò premesso, l’atto gravato deve essere annullato, assumendo rilevanza le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che di omessa considerazione, in concreto, della gravità dei fatti commessi e quindi della pericolosità del ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2013, proposto da:
Nuwan Susitha Silva Manikkuge, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lotti, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Franceschinis in Milano, via Lario, 26;
contro
Ministero dell'Interno (Prefettura di Varese), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Varese - UTG Sportello Unico per l'Immigrazione prot. n. P-VA/L/N/2009/103164-Area IV - SUI del 15.01.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Zucchini ed udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 15.1.2013, la Prefettura di Varese disponeva la revoca del contratto di soggiorno, sottoscritto a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, dal datore di lavoro sig. Antonio Carta con il cittadino straniero sig. Manikkuge Nuwan Susitha Silva.
Contro il citato provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:
1) violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
3) difetto di motivazione per insussistenza delle ragioni ostative ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, della legge 102/2009 anche con riferimento agli artt. 178 e seguenti e 445 c.p.p.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del gravame.
Con decreto presidenziale n. 415/2013 era respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
In esito alla camera di consiglio del 17.4.2013, la domanda di sospensiva era accolta, seppure ai fini di un motivato riesame, con ordinanza della Sezione II n. 444 del 18.4.2013.
Alla successiva pubblica udienza del 24.10.2013, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
La decisione ivi impugnata della Prefettura di Varese giustifica la revoca del contratto di soggiorno concluso a seguito della procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, con la circostanza che il cittadino straniero risulta condannato, seppure con diversa generalità (“alias”), per i reati di cui agli articoli 337 e 635, commi 2° e 3° del codice penale (rispettivamente: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento).
In esito all’udienza cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, seppure sotto il profilo di un motivato riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, la quale ha escluso che la condanna per i reati per i quali l’arresto in flagranza è solo facoltativo (come risultano essere le fattispecie dei citati articoli 337 e 635 del codice penale), abbia automaticamente carattere ostativo all’emersione, essendo invece necessaria una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Non risulta, però, che l’Amministrazione dell’Interno abbia dato esecuzione alla citata ordinanza di sospensiva n. 444/2013, visto che la documentazione versata in giudizio non contiene alcuna prova dell’eventuale esecuzione della suindicata misura cautelare, né delucidazioni in tal senso sono state offerte nel corso dell’udienza pubblica del 24.10.2013, alla quale l’Avvocatura dello Stato non è neppure intervenuta.
Ciò premesso, l’atto gravato deve essere annullato, assumendo rilevanza le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che di omessa considerazione, in concreto, della gravità dei fatti commessi e quindi della pericolosità del ricorrente.
Per effetto del citato annullamento l’Amministrazione dell’Interno dovrà valutare nuovamente i presupposti per l’eventuale revoca del contratto di soggiorno, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni risultanti dalla presente sentenza.
2. La particolare natura delle parti coinvolte induce il Collegio a compensare fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno, ai sensi di legge (DPR 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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