Erra il giudice di pace, nel respingere il ricorso di parte, ove non abbia preso posizione sull’omessa traduzione, del decreto di espulsione, nella lingua del destinatario o in lingua da lui conosciuta. E’ principio consolidato quello secondo cui la traduzione in lingua conosciuta dall’espellendo è requisito formale indispensabile, a pena di nullità, della comunicazione del decreto di espulsione, cui può derogarsi soltanto nel caso di impossibilità di tale traduzione per indisponibilità – espressamente dichiarata nell’atto – di personale idoneo alla traduzione, e sempre che si provveda, in tal caso, alla traduzione in una delle cosiddette lingue veicolari, ossia quella inglese, quella francese o quella spagnola.