Diritto dello straniero all'accesso agli atti della domanda di regolarizzazione che lo ha riguardato
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 1541/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 103 volte dal 09/12/2014
Il ricorrente, cittadino senegalese, ha fatto istanza di accesso gli atti alla Prefettura, riguardante la documentazione ed i provvedimenti relativi alla domanda di emersione da lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009, presentata in suo favore.
Sono peraltro integrate le condizioni di cui al citato art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 per la formazione del silenzio rigetto: non è invero contestato che la domanda di accesso sia stata ricevuta dall’Amministrazione, e che questa non abbia dato riscontro alla stessa nel termine di trenta giorni di cui alla citata norma.
Va pertanto ribadita la fondatezza della domanda.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2014, proposto da:
FALL THIERNO, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gonzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via A. Panizzi n. 13;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente (a mezzo mail il 19.02.2014 e a mezzo raccomandata a/r in data 20.02.2014 ricevuta in data 21.02.2014) alla Prefettura di Milano Sportello Unico per l'Immigrazione ;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti oggetto della predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino senegalese, con nota del 18 febbraio 2014, ha fatto istanza di accesso gli atti alla Prefettura della Provincia di Milano, riguardante la documentazione ed i provvedimenti relativi alla domanda di emersione da lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009, presentata in suo favore dal sig. Roncelli Maurizio.
Non avendo la Prefettura dato riscontro all’istanza, si è formato sulla stessa il silenzio rigetto, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento di rigetto formatosi con il silenzio.
Il ricorrente chiede altresì che l’Amministrazione intimata venga condannata al rilascio della documentazione richiesta.
Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, il Ministero dell’Interno.
Tenutasi la camera di consiglio in data 5 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che il ricorrente ha sicuramente diritto all’accesso agli atti richiesti, considerato che la documentazione oggetto della domanda riguarda il procedimento volto al rilascio di un provvedimento di emersione da lavoro irregolare avviato in suo favore e che allo stato non risultano sussistenti i presupposti per l’esclusione del diritto previsti dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990.
Sono peraltro integrate le condizioni di cui al citato art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 per la formazione del silenzio rigetto: non è invero contestato che la domanda di accesso sia stata ricevuta dall’Amministrazione in data 21 febbraio 2014, e che questa non abbia dato riscontro alla stessa nel termine di trenta giorni di cui alla citata norma.
Va pertanto ribadita la fondatezza della domanda.
Di conseguenza l’Autorità deve essere condannata, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., ad esibire, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la documentazione indicata nell’istanza del 18 febbraio 2014.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna, nei termini di cui motivazione, la Prefettura di Milano ad esibire la documentazione indicata nell’istanza del 18 febbraio 2014.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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