Diniego visto di ingresso per studio-tirocinio non può essere generico
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Sentenza del 26 marzo 2012, n. 2858
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio-tirocinio presentata dal ricorrente. Detto diniego non reca l’indicazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione non essendo, a tal fine, idonee, per la loro genericità e non assoluta conferenza con la fattispecie, le espressioni, ivi presenti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento notificato il 25/11/11 con cui il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha respinto la richiesta n. Xxx di visto d’ingresso per motivi di studio-tirocinio presentata dal ricorrente;
[...]
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento notificato il 25/11/11 con cui il Consolato Generale d'Italia in Casablanca ha respinto la richiesta n. Xxx di visto d’ingresso per motivi di studio-tirocinio presentata dal predetto;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Ritenuta, in particolare, fondata la seconda censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
Considerato, infatti, che il gravato diniego di visto non reca l’indicazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione non essendo, a tal fine, idonee, per la loro genericità e non assoluta conferenza con la fattispecie, le espressioni, ivi presenti, per cui l’interessato “non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto” e non risulta “autorizzato iscriversi corsi di studio scuola secondaria”;
Considerato, in particolare, che l’iter motivazionale esplicitato dall’amministrazione non fornisce idonea contezza della valutazione effettuata in ordine ai requisiti richiesti per il rilascio del visto dagli artt. 39 bis d. lgs. n. 286/98 e 44 bis d.p.r. n. 394/99, applicabili alla fattispecie, i quali consentono, alle condizioni ivi previste, l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri “maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o preiscrizione al corso da seguire” (art. 44 bis comma 2° lettera a d.p.r. n. 394/99);
Considerato che le argomentazioni dedotte dal Consolato nella nota n. Xxx del 2 marzo 2012 costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato e, per altro, non comprovano la correttezza sostanziale dello stesso in relazione ai requisiti richiesti per il rilascio del visto d’ingresso (è, tra l’altro, completamente omessa ogni valutazione in ordine alla coerenza del corso da seguire con la formazione acquisita);
Ritenuta, inoltre, fondata la terza censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 per non avere l’interessato ricevuto il preavviso di rigetto previsto dalla disposizione in esame;
Ritenuta, infatti, inapplicabile alla fattispecie la preclusione giurisdizionale all’annullamento prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 non essendo intervenuta in giudizio la prova della correttezza sostanziale dell’atto impugnato, richiesta, a tal fine, dalla norma in esame;
Considerato che la fondatezza delle censure in esame impone l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento dell’ulteriore motivo proposto) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, dovrà adottare in sede di riedizione del procedimento amministrativo;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 [...]
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