Diniego rinnovo permesso - revoca misura di sicurezza esclude pericolosità sociale
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2382/2013 del 28/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il provvedimento impugnato è fondato su un unico presupposto, espressamente superato dagli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, atteso che la misura di sicurezza dell’espulsione , disposta dal Magistrato di Sorveglianza, è stata espressamente riformata, con esclusione della pericolosità sociale del ricorrente.
Il ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione che conferma, anche per il periodo successivo alla predetta ordinanza di riforma, il suo positivo inserimento sociale, denotato dal possesso di regolare occupazione e dalla titolarità di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2011, proposto da:
El Mostafa El Hamri, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Egidi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Pisacane n.10;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questore di Como, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto Cat. A 12/2011 Imm., emesso in data 22.6.2011 dal Questore della Provincia di Como, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Como;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 1.6.2006 l’attuale ricorrente ha richiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, che è stato tuttavia negato, con un provvedimento notificato in data 31.3.2010, in considerazione dell’esistenza di una sentenza penale di condanna, pronunciata a suo carico dal Tribunale di Monza, in data 20.11.2006.
Avverso tale rifiuto l’interessato ha promosso impugnazione in separato giudizio, conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 11732 del 24.5.2010; conseguentemente, in data 15.6.2010, il ricorrente ha inoltrato una nuova istanza.
Nelle more di svolgimento dell’istruttoria procedimentale, con provvedimento n. 37/10 del 27.4.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Varese, ha disposto a carico del ricorrente l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Conseguentemente, sulla base di tale unico presupposto, il provvedimento impugnato, datato 22.6.2011, ha nuovamente respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
Nelle corso del presente giudizio il Tribunale di Sorveglianza di Milano, in sede di appello avverso la predetta misura di sicurezza n. 37/10 del 27.4.2010, ha accolto l’impugnazione, dichiarando l’attuale ricorrente non pericoloso socialmente in quanto adeguatamente inserito, come desumibile dal possesso di un lavoro, di un alloggio, e del mantenimento di un comportamento adeguato.
Con ordinanza n. 1950/2011 è stata accolta la domanda cautelare.
Al’udienza del 3.10.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto, poiché, come evidenziato nella parte in fatto, il provvedimento impugnato è fondato su un unico presupposto, espressamente superato dagli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, atteso che la misura di sicurezza dell’espulsione, disposta con decreto n. 37/10 del 27.4.2010 del Magistrato di Sorveglianza di Varese, è stata espressamente riformata con l’ordinanza n. 5499/2011 del Tribunale di Milano, che ha escluso la pericolosità sociale del ricorrente.
In forza del disposto di cui all’art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 286/98, deve tenersi conto di tale sopravvenienza, avendo la stessa rimosso la causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno (C.S., Sez. III, 4.7.2011 n. 3996).
Il ricorrente, inoltre, ha prodotto documentazione che conferma, anche per il periodo successivo alla predetta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, il suo positivo inserimento sociale, denotato dal possesso di regolare occupazione, presso la Ditta Sidico Enviromental Service, conseguita successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la Ditta Almax, e dalla titolarità di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione del complessivo andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2013
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