Diniego rinnovo permesso di soggiorno, non è automatico per reati considerati ostativi dopo che sono stati commessi
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2198/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 146 volte dal 30/06/2015
Entrambi i reati sono ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, ma solo in base a disposizioni intervenute dopo la commissione dei fatti, ciò che rende il ricorso fondato. L'automatico diniego di rinnovo del permesso a fronte di reati "ostativi" non può essere applicato a fatti intervenuti dopo l'entrata in vigore di norme che hanno attribuito carattere ostativo al reato.
Tale principio è insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo. (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444).
---
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2012, proposto da:
Kamal Abul, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Della Pieta', con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Pordenone, 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 24755/2011 del Questore della Provincia di Milano, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 1.9.2009, per il rilascio del permesso di soggiorno per emersione da lavoro subordinato, ex art. 1 ter L. n. 102/09.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 946/12 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato è fondato sull’esistenza di una sentenza del Tribunale di Imperia del 4.4.2011 per i reati di cui agli artt. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione), commessi dal ricorrente in data 14.7.2009.
Osserva il Collegio che entrambi i reati sono effettivamente ostativi alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale, ma tuttavia solo in base a disposizioni legislative intervenute successivamente alla commissione dei fatti, ciò che rende il ricorso fondato.
Solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, in vigore dal 17.10.2012, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98, prevede infatti che “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”.
Parimenti, solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, D.L. 14.8.2013 n. 13, convertito dalla L. 15.10.2013 n. 119, all’art. 380 c.p.c. è stata aggiunta la lettera f-bis), relativamente al delitto di ricettazione, ricomprendendo pertanto tale reato tra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza, e pertanto considerati ostativi dal citato art. 4 c. 3 D.Lgs. n. 268/98.
In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. "ostativi" non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo. (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444).
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024