Diniego rinnovo permesso di soggiorno, l'omessa contribuzione è colpa del datore di lavoro
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2321/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 169 volte dal 04/07/2015
L’amministrazione è pervenuta alla determinazione negativa qui gravata sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, del possesso di redditi (provenienti da fonte lecita, necessari e sufficienti al proprio sostentamento) e, comunque, dello svolgimento di una stabile attività lavorativa.
Quanto alle risultanze delle " ... verifiche nuovamente effettuate in data 28.08.2012 sulla posizione anagrafica INPS ... ", nulla può essere contestato alla Sig.ra Xxxx per via dell'eventuale mancata corresponsione dei contributi in suo favore da parte del suo datore di lavoro, essendo quest’ultimo l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali in caso di irregolarità in materia contributiva e, dunque, l’unico soggetto passibile di conseguenze sanzionatorie, penali e non.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2013, proposto da:
- Princess Bisola Osho, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Ruffini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Turconi in Milano, via Fabio Filzi, 27;
contro
- Ministero dell'Interno (anche per la Questura di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento n.21544/2011 Imm., datato 31.08.2012, notificato il 28.05.2013, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno n. A853416, presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2.08.2013 e depositato il successivo 11.10.2013 l’esponente ha impugnato il decreto in epigrafe specificato, assumendone l’illegittimità sotto più profili.
L’amministrazione è pervenuta alla determinazione negativa qui gravata sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, del possesso di redditi (provenienti da fonte lecita, necessari e sufficienti al proprio sostentamento) e, comunque, dello svolgimento di una stabile attività lavorativa.
Il ricorso è affidato a tre motivi, così rubricati:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 d.lgs. n. 286/98 e 13, comma 2 d.P.R. n. 394/1999; violazione degli artt. l e 3 legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
La Sig. Osho Princess Bisola sostiene di avere dimostrato che, sin dal suo primo ingresso in Italia, nel lontano 2002, ha sempre lavorato onestamente e con profitto. In particolare, ella ha documentato alla p.a. che, già dal mese di marzo 2011 si trovava alle dipendenze dell'impresa "Samb Serigne" (con sede in Gallarate, Via Checchi Egidio n. 5), regolarmente assunta dal mese di maggio 2010 con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con le mansioni di operaia di magazzino di primo livello. A dimostrazione della sussistenza di tale rapporto di lavoro la ricorrente ha messo a disposizione della P.A. (dapprima recandosi personalmente all'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, sede di Via Cagni, il 16.03.2011, il 18.05.2011 ed il 18.07.2011 e, successivamente, inviando memoria difensiva a mezzo racc. A/R del 25.02.2012), tutta la documentazione in suo possesso (in particolare: il contratto di soggiorno; il CUD 2011 per un reddito complessivo relativo al 2010 di € 6.395,75; le buste paga relative a tutto l'anno 2011 e al mese di gennaio dell'anno 2012). Dunque la ricorrente era certamente in possesso dei redditi necessari al proprio sostentamento, provenienti da fonte lecita, avendo percepito complessivamente: per l'anno 2010: € 6.395,75 e per l'anno 2011: € 15.758,67.
Quanto alle risultanze delle " ... verifiche nuovamente effettuate in data 28.08.2012 sulla posizione anagrafica INPS ... " (cfr. provvedimento impugnato), come già esposto ed argomentato dall’esponente nelle memorie del 25.02.2012, nulla può essere contestato alla Sig.ra Osho Princess Bisola per via dell'eventuale mancata corresponsione dei contributi in suo favore da parte del suo datore di lavoro, essendo quest’ultimo l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali in caso di irregolarità in materia contributiva e, dunque, l’unico soggetto passibile di conseguenze sanzionatorie, penali e non.
La ricorrente, dal canto suo, nel momento in cui è stata resa edotta dell'irregolare condotta posta in essere, a sua totale insaputa, dalla "Samb Serigne", si è personalmente attivata ed ha sollecitato il proprio datore di lavoro affinché sanasse le predette irregolarità.
Contrariamente a quanto asserito dalla Questura della Provincia di Milano, dunque, nessun rimprovero può essere mosso né alcuna responsabilità può essere imputata alla Sig.ra Osho Princess Bisola, che ha effettivamente prestato servizio alle dipendenze dell'impresa "Samb Serigne" dal 15.05.2010. Purtroppo, prosegue la medesima difesa, l’eccessivo protrarsi della procedura amministrativa di rinnovo del titolo di soggiorno ha causato il licenziamento dell’istante, in quanto in possesso di un titolo di soggiorno ormai da tempo non più in corso di validità. Dopodiché, l’esponente fa sapere di non essere più riuscita a reperire un'occupazione stabile, pur potendo contare sul sostegno, anche economico, del proprio compagno, Sig. Madia Christian.
In ragione di quanto sin qui esposto, la ricorrente ribadisce l’illegittimità del diniego, a cui l’amministrazione è giunta a seguito di un palese travisamento dei fatti, frutto di un'istruttoria inadeguata, sorretto da una motivazione insufficiente, in violazione anche del fondamentale principio di trasparenza, cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 5 d. lgs. n. 286/98; violazione degli artt. l e 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e per erronea valutazione dei fatti.
La Questura di Milano ha completamente omesso di valutare il fatto che la Sig.ra Osho Princess Bisola si trova in Italia da oltre undici anni. Addirittura la p.a. in modo del tutto arbitrario ha affermato, partendo dal fallace presupposto del mancato possesso di redditi provenienti da fonti lecite da parte dell'istante, che ella non sia riuscita a provare " ... il suo inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale ... ". Tale affermazione risulta del tutto smentita dalla realtà, data la lunga permanenza in Italia dell’istante in condizioni di piena legalità.
3) Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 241/1990, 5, co. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nonché violazione del principio del legittimo affidamento, come previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, approvata a Nizza nel 2001.
L’istante si duole, qui, della mancata attuazione dei principi di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, quale concausa della lamentata illegittimità provvedimentale.
In dettaglio, la ricorrente riferisce di avere presentato nel 2007 un’istanza tesa al rinnovo del proprio permesso di soggiorno; dopo più di due anni trascorsi nel più completo silenzio della P.A., ella si è rivolta all’odierno patrocinio e, nel febbraio 2011, ha presentato istanza di accesso agli atti. Solo allora veniva convocata, per il giorno 16.03.2011 e, dopo tre successive convocazioni, veniva invitata ad attendere le determinazioni della Questura. Il l5.02.2012, dopo una nuova istanza di accesso agli atti, veniva convocata presso gli Uffici della Questura di Milano e riceveva la notifica della comunicazione dei motivi ostativi emessa il 14.10.2011; il 25.02.2012 presentava memorie difensive e, non ricevendo ancora una volta alcuna comunicazione, si attivava mediante il proprio legale; solo il 28.05.2013 riceveva la notifica del provvedimento avverso cui si ricorre. Emerge da ciò come il termine intercorso tra il momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e la sua conclusione in senso negativo, non solo non rispetti i termini previsti dall'art. 5, comma 9 citato, ma nemmeno può dirsi ragionevole.
La p.a. ha impiegato ben sei anni per concludere il procedimento, nonostante la ricorrente avesse provveduto a mettere a disposizione della stessa tutta la documentazione attinente la propria posizione lavorativa. La Questura ha effettuato gli accertamenti presso l'archivio informatico INPS solo in data 18.07.2011 e ha redatto la comunicazione dei motivi ostativi ben tre mesi dopo l'espletamento del predetto accertamento, che ha poi notificato dopo altri quattro mesi alla Sig.ra Osho Princess Bisola. Infine, la P.A. ha effettuato nuove verifiche (a seguito delle memorie difensive prodotte dalla ricorrente in data 25.02.2012) solo in data 23.08.2012, dunque, dopo altri sei mesi. Ebbene, in siffatte evenienze, secondo la tesi esponente, il mancato rispetto di tempi ragionevolmente certi nella conclusione del procedimento amministrativo volto al rinnovo del permesso non può risolversi a danno dell’istante incolpevole; ancor meno per inadempienze imputabili al proprio datore di lavoro.
Si è costituita con comparsa di stile l’intimata amministrazione.
Con ordinanza n. 1170 del 4.11.2013 la Sezione ha accolto la formulata domanda incidentale di sospensione sul presupposto che, il ritardo dell’amministrazione nel provvedere sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, non possa andare a danno dello straniero che ha, a tempo debito, dimostrato di possedere i requisiti per ottenere il rilascio del predetto titolo.
Con memoria depositata il 29 maggio 2014 la difesa erariale ha insistito per il rigetto del ricorso, facendo leva sulla mancanza, nel caso di specie, di un regolare rapporto di lavoro, attesa la mancanza di riscontri nella banca dati INPS, in ordine alla contribuzione previdenziale.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2014 la causa, alla presenza delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
I suesposti motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto vertenti sulle stesse questioni o, comunque, su questioni strettamente connesse, sono fondati.
In presenza di una fattiva collaborazione in sede procedimentale, quale quella fornita nel caso di specie dall’odierna ricorrente, l’amministrazione non può provvedere negativamente sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi di lavoro subordinato, dalla stessa presentata), senza avere prima vagliato tutti gli elementi prodotti a dimostrazione della prescritta disponibilità dei mezzi di sussistenza.
In tal senso, a fronte della produzione da parte del lavoratore di buste paga, di un modello CUD e di ulteriori indicazioni da cui si evincono gli elementi necessari per ricostruire l’esistenza e il contenuto del rapporto di lavoro (allegato dalla straniera quale fonte dei propri redditi, almeno sino al mese di marzo 2012), l’amministrazione non può trincerarsi dietro la mancata corrispondenza dei dati riportati nei documenti forniti dallo straniero con quelli ricavabili dalle banche dati INPS per inferire, da ciò solo, la mancata dimostrazione del possesso di redditi sufficienti ai fini del rinnovo.
Non si disconosce, qui, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 del d.lgs. 25-7-1998 n. 286 e 13, comma 2 del d.P.R. 31-8-1999 n. 394, grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita. Ma si deve rammentare come l’applicazione del principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, cod. civ., risulti temperato in sede di azione di annullamento dal criterio della c.d. vicinanza della prova, ex art. 64, commi 1 e 3 c.p.a., mediante l’applicazione del metodo acquisitivo, al fine di soddisfare la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato (cfr., in questo senso: Cons. di Stato, Sez. V, Sent. 16-04-2014, n. 1860; id., Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5453, id. Sez. V, 21 giugno 2013, n. 2405).
Ebbene, reputa il Collegio che, nel caso in esame, la straniera ha adempiuto all’onere posto a suo carico dalla legge, avendo fornito all’amministrazione tutti gli elementi posti nella sua “disponibilità”, ai sensi dell’art. 64 citato e concernenti il predetto rapporto di lavoro (estremi del rapporto medesimo, copia delle buste paga relative al periodo lavorativo allegato, copia del CUD).
In siffatte evenienze, l’amministrazione avrebbe dovuto, dal canto suo, vagliare tali elementi, onde accertare l’effettiva consistenza del rapporto di lavoro in questione, senza limitarsi alla mera consultazione delle banche dati INPS (da cui, peraltro, risulta una parziale contribuzione relativa all’anno 2011, di cui si dà atto nel provvedimento impugnato).
Tale attività istruttoria ancor più si sarebbe imposta nel caso di specie, ove, a fronte di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 28.12.2007, l’amministrazione ha provveduto (negativamente) ad agosto 2012, ovvero dopo cinque anni circa dalla domanda.
Se, da un lato, infatti, non si comprende per quale ragione una verifica condotta attraverso la mera consultazione della banca dati INPS possa avere provocato una tale dilatazione del procedimento amministrativo, dall’altro, non si giustifica che l’amministrazione, in un tale arco temporale, non abbia ritenuto di procedere ad un’approfondita istruttoria sugli elementi forniti da parte ricorrente, da fare risultare, poi, nella motivazione del provvedimento conclusivo.
Anche per ciò, come già rilevato da questo Tribunale in sede di cognizione sommaria, il modus operandi della p.a. è illegittimo, poiché, in assenza di un’adeguata istruttoria, esso conduce ad addossare le conseguenze del ritardo amministrativo nella conclusione del procedimento al privato incolpevole, senza tenere conto che proprio detto ritardo ha contribuito in modo rilevante a realizzare la perdita del posto di lavoro del privato medesimo (essendo di tutta evidenza che, la mancanza di un valido permesso di soggiorno e la scadenza sin dal 2007 del precedente titolo, abbiano reso ancora più difficile, come lamentato dall’istante, il reperimento di un’altra fonte lecita di reddito da lavoro).
Ne consegue, quindi, che la perdita sopravvenuta del posto di lavoro non può di per sé giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo l’amministrazione valutare la complessiva situazione della richiedente, tenendo conto, tanto della sua condizione lavorativa pregressa (attinta non soltanto dalla consultazione delle banche dati INPS ma da tutti gli elementi forniti dall’istante, sia in sede amministrativa che in questa sede), quanto della situazione personale della straniera, con particolare riguardo all’apporto ricavabile, in termini di mezzi di sussistenza, dalla relazione affettiva allegata e documentata da parte della stessa ricorrente (cfr. docc. n. 23 e ss. allegati al ricorso).
Per le considerazioni che precedono, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto con esso impugnato.
Le spese possono essere compensate, per le ragioni ricavabili dalla suestesa motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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