E’ accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è nullo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fatto discendere da due condanne penali per vendita di prodotti in violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore. Nel quadro normativo, applicabile al caso di specie, quanto disposto dall’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 non comporta l’automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell’istante ed il suo inserimento in Italia.