Deve essere annullato il provvedimento, con cui la Questura ha denegato il rilascio di un permesso per protezione internazionale, per la mancata traduzione dello stesso in una lingua conosciuta dall’interessato. Le norme che prevedono la necessità di traduzione dei provvedimenti emessi nei confronti dello straniero nella prima lingua indicata dallo stesso o, in mancanza, in una delle lingue veicolari, costituiscono norme imperative poste a presidio della possibilità di difesa del destinatario dell’atto, la cui violazione comporta la nullità dell’atto e giustifica la tardività dell’impugnazione.