E’ nullo, per carenza di motivazione, il diniego di concessione della cittadinanza italiana. L’art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992 impone all’Amministrazione l’obbligo di motivazione che – sebbene non possa configurarsi nei termini di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di sicurezza le risultanze dell’istruttoria – ha, come contenuto minimo, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all’essenziale, della ragione ostativa all’accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all’interessato la loro confutazione. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare del tutto sfornito di motivazione, in quanto quella riportata nel decreto deve ritenersi meramente di stile in quanto non ancorata a concreti elementi fattuali tali da suffragare le affermazioni contenute nel decreto relative all’inaffidabilità del ricorrente sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile in merito alla lunghissima durata del suo soggiorno in Italia.