E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, opposto alla straniera che non ha dimostrato di possedere un reddito sufficiente così da assolvere i connessi obblighi fiscali e previdenziali. Al caso di specie, che vede la presenza, quale soggetto richiedente, di donna straniera coniugata, il provvedimento appare erroneamente motivato nella parte in cui presuppone che si debba tener conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso. Ciò, in virtù di un principio di civiltà giuridica, che, oltre ad aver dato risalto alla “pari dignità” del lavoro domestico della casalinga, ha garantito alla donna coniugata, ove sprovvista di reddito proprio, un adeguato sostentamento economico sia in costanza che in scioglimento di matrimonio.