Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, il termine per decidere è di 20 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 13/2014 del 07/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In punto di diritto va ricordato che l'art. 2 della Legge n. 2412/1990 stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
Nel caso specifico deve verosimilmente ritenersi che la procedura non sia stata ancora conclusa attraverso un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole che sia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2013, proposto da:
Muhammad Ejaz, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Macerata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in seguito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso viene denunciata l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, depositata in data 23.5.2013, per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Viene conseguentemente richiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere conformemente all’istanza o, in subordine, di ordinarsi all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 30 giorni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In punto di diritto va ricordato che l'art. 2 della Legge n. 2412/1990 stabilisce che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
Per la fattispecie in esame, l’art. 5 comma 9 del D.Lgs n. 286/1998 prevede un termine di venti giorni, dalla presentazione dell'istanza, per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti.
Nel caso specifico gli ultimi atti della procedura, adottati dall’Amministrazione competente, risultano essere il preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, datato 20.6.2013 e il successivo messaggio di posta elettronica datato 22.7.2013 con cui si evidenziano ulteriori ragioni di diniego e si assegnava il termine di 10 giorni per produrre l’eventuale documentazione necessaria a superare l’impedimento rilevato.
Parte ricorrente allega di aver riscontrato quest’ultima comunicazione con messaggio di posta elettronica in data 24.7.2013 ma di non aver ottenuto risposta.
Alla luce di quanto sopra deve quindi verosimilmente ritenersi che la procedura non sia stata ancora conclusa attraverso un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole che sia.
Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente all’istanza subordinata, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione sulla domanda in oggetto e con ordine alla stessa di provvedere qualora non abbia già adempiuto nelle more della decisione del ricorso.
Non può invece accogliersi l’istanza principale volta all’accertamento della fondatezza della pretesa, poiché subordinata all’espletamento di adempimenti istruttori che devono essere compiuti dall’Amministrazione, tra cui le verifiche di competenza del SUI in relazione al decreto flussi, così come indicato nel messaggio di posta elettronica in data 22.7.2013 sopra citato.
3. Il Collegio non ritiene tuttavia necessario, allo stato, procedere alla nomina di un commissario ad acta, non sussistendo ragioni per ritenere che l’Amministrazione non adempia all’obbligo di conclusione del procedimento.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della parziale reiezione del ricorso che determina reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Questura di Macerata di concludere il procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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